Autovelox su strada extraurbana. Necessaria l'indicazione del decreto prefettizio

L'omissione non è sanabile in sede di giudizio di opposizione

Cass. 8690 del 28.3.2023 – eccesso limite velocità su strada extraurbana secondaria – autovelox

A seguito di notifica di verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada rilevata mediante apparecchiatura autovelox installato su strada extraurbana secondaria, veniva interposta opposizione, rigettata sia in sede di primo grado che di appello e da ultimo oggetto di gravame alla Suprema Corte.

Con la pronuncia 8690 del 28.3.2023, la Cassazione, in riforma della sentenza di appello, annullava il verbale impugnato, rilevando che con l’opposizione era stata contestata la legittimità dell’accertamento in quanto non riportante gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo e legittimante il rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita.

Nell’accogliere il gravame, gli Ermellini ribadivano l’ormai consolidata giurisprudenza per la quale in tema di sanzioni amministrative accertate con “autovelox”, l’indicazione del decreto prefettizio è requisito di legittimità della contestazione, poiché la sua mancanza – ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa – integra un vizio di motivazione lesivo del diritto di difesa del trasgressore (impedito ad ottenere, con l’accesso agli atti, ogni utile informazione), mancanza non rimediabile nella fase di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.

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