Abbandono di rifiuti in area privata
Dolo, colpa o responsabilità oggettiva?
Il Tar (di Catania) ribadisce la necessaria instaurazione del contraddittorio con il trasgressore
Il caso
Il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia ha adottato ordinanza contingibile e urgente con cui ha imposto al ricorrente la rimozione di rifiuti speciali da un terreno incolto, recintato e dotato di cancello, in applicazione sia dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006 sia degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 (TUEL). Il proprietario, però, aveva già sporto denuncia contro ignoti per l’abbandono e il danneggiamento del cancello di ingresso al menzionato fondo, contestando qualsiasi responsabilità nella vicenda.
Con la sentenza n. 895 del 14 marzo 2025, il TAR Catania ha annullato un’ordinanza sindacale di rimozione e bonifica di rifiuti abbandonati in un terreno privato, stabilendo importanti principi sulla responsabilità del proprietario dell’area ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006.
La decisione del TAR: responsabilità solo con dolo o colpa, accertata con le garanzie del contraddittorio
Il TAR ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità del proprietario dell’area per l’abbandono di rifiuti non è automatica, ma deve essere accertata con riferimento a una condotta dolosa o colposa. In assenza di tali elementi, non è possibile imporre l’obbligo di bonifica.
Secondo l’art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 “Il proprietario del fondo sul quale sono stati abbandonati i rifiuti è tenuto alla rimozione e alla bonifica soltanto se l’abbandono è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa”. Ai fini della legittimità dell’atto amministrativo è quindi necessaria una specifica attività istruttoria diretta a accertare la responsabilità del proprietario del fondo interessato dall’abbandono dei rifiuti.
Nel caso di specie non solo è stato omesso l’esame della responsabilità del ricorrente, ma nessun contraddittorio è mai stato instaurato con lo stesso (essendo l’ordinanza stata emessa senza instaurare alcun contraddittorio – ovvero inaudita altera parte) e non è stato altresì nemmeno valutata la circostanza, non entrata nel fascicolo istruttorio del Comune proprio a causa dell’omissione del contraddittorio, relativa alla denuncia, precedente l’ordinanza, fatta dal ricorrente in relazione al danneggiamento del cancello di ingresso e all’abbandono dei rifiuti da parte di ignoti..
Il TAR ha quindi ritenuto illegittima l’ordinanza, poiché fondata su una responsabilità presunta e non provata e come tale meramente oggettiva, mentre il rimprovero può essere mosso al proprietario solo se emerge una condotta attiva o omissiva a lui imputabile, e solo a seguito di adeguata istruttoria e contraddittorio.
In mancanza di tali presupposti, è illegittima l’adozione di provvedimenti sanzionatori o ripristinatori.
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 14 marzo 2025 n. 895
per l’annullamento
a) dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Santa Maria di Licodia n. 0010709 in data 15 luglio 2024, con cui, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata disposta la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali abbandonati, nonché la bonifica e il ripristino dei luoghi, in un’area privata ubicata in Via Orazio Longo, censita in catasto al foglio 18, particelle 156, 191, 197, 199, 2000 e 201; b) della relazione (relativa al sopralluogo) n. 10527 in data 11 luglio 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Santa Maria di Licodia n. 0010709 in data 15 luglio 2024, con cui, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata disposta la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali abbandonati, nonché la bonifica e il ripristino dei luoghi, in un’area privata ubicata in Via Orazio Longo, censita in catasto al foglio 18, particelle 156, 191, 197, 199, 2000 e 201; b) la relazione (relativa al sopralluogo) n. 10527 in data 11 luglio 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente è comproprietario del fondo di cui si tratta; b) in occasione del sopralluogo in data 11 luglio 2024 l’Amministrazione ha accertato la presenza di rifiuti speciali abbandonati sul terreno e nelle aree circostanti; c) in data 15 luglio 2024 il Sindaco ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato; d) in data 3 luglio 2024 l’interessato aveva già presentato querela contro ignoti, denunciando l’abbandono dei rifiuti e il danneggiamento del cancello di accesso al terreno, nonché sollecitando l’intervento del Comune per la bonifica del sito; e) il terreno era regolarmente chiuso tramite apposito cancello, che è stato forzato da ignoti, e l’abbandono dei rifiuti non è imputabile all’interessato; f) l’Amministrazione ha ritenuto l’interessato responsabile dell’abbandono senza svolgere al riguardo adeguati accertamenti.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordinanza, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, richiedeva una motivazione adeguata in ordine all’urgenza di provvedere e all’impossibilità di far ricorso a strumenti ordinari; b) l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che il soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti debba essere individuato mediante accertamenti specifici e che il proprietario risponda solo qualora sia dimostrata la sua colpa o il suo dolo; c) nel caso di specie tali accertamenti non sono stati effettuati; d) il Comune, inoltre, non ha avviato alcun contraddittorio con il ricorrente prima dell’adozione dell’ordinanza, violando i principi di partecipazione procedimentale sanciti dalla legge n. 241/1990; e) in occasione del sopralluogo in data 11 luglio 2024 l’Amministrazione si è limitata a constatare la presenza di rifiuti, senza svolgere accertamenti in ordine alla responsabilità del loro abbandono e senza considerare gli elementi forniti dal ricorrente, come la menzionata denuncia inoltrata agli organi competenti.
Con memoria in data 2 gennaio 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) il provvedimento non spiega perché la presunta urgenza di intervenire non potesse essere gestita con mezzi ordinari; b) la giurisprudenza ha chiarito che il potere contingibile e urgente può essere esercitato solo in situazioni eccezionali e che esso deve basarsi su obiettivi riscontri empirici, non su semplici presunzioni; c) il riferimento all’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 dimostra che sussistevano strumenti ordinari per fronteggiare la situazione e la giurisprudenza ha chiarito che risulta illegittimo l’uso congiunto o alternativo del potere ordinario e di quello straordinario; d) la circostanza che la recinzione del fondo sia stata violata e il cancello divelto da ignoti è confermato dallo stesso sopralluogo effettuato dall’Amministrazione.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento impugnato richiama sia gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, sia l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006.
Il citato art. 192 costituisce lo strumento ordinario per provvedere in fattispecie quale quella in esame, sicché l’utilizzo dello strumento contingibile e urgente poteva giustificarsi solo a fronte dell’esigenza di intervenire con la massima tempestività per le ragioni indicate nei menzionati artt. 50 e 54 (dovendo, in tal caso, intendersi il riferimento all’art. 192 come un semplice richiamo di natura formale all’ipotesi ordinaria in relazione alla quale risultava, però, imprescindibile ricorrere all’esercizio del potere straordinario).
Senonché l’atto impugnato non contiene una concreta e puntuale descrizione del presupposto della speciale urgenza, posto che esso menziona genericamente la finalità di “ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito”.
Dovendo, quindi, farsi applicazione della disciplina ordinaria di cui al citato art. 192, il Tribunale osserva che: a) il provvedimento non individua il ricorrente quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti; b) deve, quindi, presumersi che l’Amministrazione abbia ritenuto la responsabilità dell’interessato quale comproprietario del sito; c) l’art. 192, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce, però, che il proprietario non responsabile dell’abbandono dei rifiuti risponde solo a titolo di dolo o colpa e che, comunque, l’Amministrazione è tenuta ad accertare in contraddittorio la responsabilità dei soggetti che ritiene responsabili dell’abbandono; d) l’atto impugnato non fa menzione di tali accertamenti, né chiarisce le eventuali ragioni per cui l’interessato sia stato ritenuto responsabile a titolo di dolo o colpa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguentemente annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Santa Maria di Licodia n. 0010709 in data 15 luglio 2024.
E’, invece, inammissibile l’impugnazione – chiaramente effettuata a fini tuzioristici – della relazione (relativa al sopralluogo) n. 10527 in data 11 luglio 2024, in quanto tale atto presenta natura endoprocedimentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di Santa Maria di Licodia n. n. 0010709 in data 15 luglio 2024; 2) dichiara inammissibile l’impugnazione della relazione n. 10527 in data 11 luglio 2024; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.750,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025