Eredi e conti correnti bancari: perché la banca non può negare la liquidazione al singolo coerede

Il comportamento (errato) più frequente delle banche

Il caso concreto e il testamento della de cuius

È purtroppo prassi frequente che, in caso di decesso del titolare di un conto corrente, le banche condizionino la liquidazione delle somme alla sottoscrizione congiunta di tutti gli eredi o al consenso unanime degli stessi.
Si tratta di un comportamento che, sebbene diffuso, non trova alcun fondamento giuridico e contrasta apertamente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione e dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per comprendere le ragioni di questa illegittimità è opportuno chiarire, innanzitutto, come si struttura il rapporto tra eredi e istituti di credito dopo l’apertura della successione.

Il caso da cui muove questa riflessione riguarda una situazione piuttosto comune: a seguito del decesso della signora Mevia, madre di tre figli — Tizia, Caio e Sempronio — la successione si è aperta con la pubblicazione del testamento, contenente la più classica delle disposizioni testamentarie:

Lascio ai miei tre figli la legittima come di legge. La disponibile a mia figlia Tizia.”

Tizia richiedeva la liquidazione dell’intero residuo di conto o, in subordine, l’assegnazione della propria quota ereditaria (quindi legittima+disponibile) ma la Banca, nel rigettare la richiesta di liquidazione dell’intero, opponeva la richiesta di consenso di tutti i coeredi per procedere alla liquidazione anche della singola quota, con comportamento che, a ben vedere, risulta ingiustificato, soprattutto alla luce dei principi giuridici consolidati in materia.

Crediti e debiti ereditari: una distinzione fondamentale

Il principio affermato dalla Cassazione: il coerede può chiedere il pagamento anche per l’intero

La questione ruota intorno a una distinzione essenziale: mentre i debiti ereditari si ripartiscono pro quota tra gli eredi ai sensi dell’art. 752 c.c., i crediti del defunto non si dividono automaticamente, ma confluiscono nella comunione ereditaria (sul punto la decisione più recente risulta essere Corte di Appello di Genova n. 1107/2025).
Di conseguenza, ciascun coerede non diventa titolare di una quota “fisica” del credito, ma partecipa alla comunione sul credito stesso, che resta unico e indiviso fino allo scioglimento della comunione.

Proprio per questo motivo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16213/2023) ha da tempo riconosciuto che ciascun coerede può agire autonomamente nei confronti del debitore del defunto — in questo caso, la banca — per ottenere il pagamento, anche per l’intero importo: “Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.”

Il principio non è nuovo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 24657/2007, avevano già stabilito che ciascun coerede è legittimato a riscuotere l’intero credito comune. Si tratta, in sostanza, di una ipotesi di solidarietà attiva per cui ogni coerede-creditore può pretendere l’adempimento dell’intera prestazione dal debitore (in questo caso, la banca), e il pagamento così eseguito ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri coeredi (principio specificato anche da Cass. n. 4658/2015).

L’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

La prassi bancaria non è conforme a diritto

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) — che da anni si pronuncia su controversie tra clienti e banche — ha integralmente recepito questi principi, consolidando un orientamento ormai costante. In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 27252/2018 (confermata dalla più recente 1427/2023) ha affermato che: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi.
Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente
.”

Questo orientamento è stato successivamente ribadito in numerose decisioni ABF n. 1427/2023, n. 1036/2023, n. 15599/2021, n. 3782/2023, n. 3962/2023 e 27252/2018, che confermano, tutte, la piena legittimazione del singolo coerede a ottenere la liquidazione del credito ereditario, anche per l’intero, e negano che la banca possa condizionare il pagamento al consenso unanime di tutti gli eredi.

Per la sola quota ereditaria è illegittima la richiesta di consenso unanime

L’ordinanza Cass. 27417/2017: azione pro quota e consenso non necessario

Oltre a poter chiedere l’intero credito, il coerede può, naturalmente, pretendere anche la sola quota di propria spettanza. Su questo punto, la Cassazione, con l’ordinanza n. 27417/2017, ha affermato che: “Ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.”

È evidente che, se un coerede è legittimato a riscuotere l’intero credito, a fortiori deve poter ottenere la sola parte corrispondente alla propria quota ereditaria. Da ciò discende che anche la pretesa della banca di limitare la liquidazione alla sola quota, subordinandola al consenso di tutti, è giuridicamente infondata.

Quando la banca può legittimamente sospendere il pagamento

La sola opposizione formale di un altro coerede può giustificare il rifiuto

La decisione dell’ABF n. 7599/2023, precisa che il rifiuto della banca può ritenersi legittimo solo in presenza di una opposizione formale e motivata da parte di un altro coerede ed in assenza di tale opposizione, l’intermediario non può rifiutare la liquidazione richiesta dal coerede, né per la quota né per l’intero.

Dunque, se la banca non ha ricevuto alcuna opposizione formale e se parte degli eredi hanno rinunciato all’eredità o sono rimasti del tutto inerti, il rifiuto di liquidare la quota spettante al coerede richiedente risulta ingiustificato.

Effetti liberatori del pagamento e rapporti tra coeredi

Il pagamento alla mano di un coerede libera la banca verso tutti gli altri

La posizione assunta da alcuni Istituti risulta ancor più incomprensibile alla luce del più volte ribadito principio Giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 24657/2007, Cass. n. 27417/2017), fatto proprio dall’ABF (n. 1036/2023), per il quale il pagamento effettuato dalla banca a mani del coerede richiedente produce effetto liberatorio anche nei confronti degli altri coeredi. Ciò significa che la banca, una volta adempiuto, non potrà essere chiamata a pagare due volte, mentre eventuali conguagli o rivendicazioni tra gli eredi dovranno essere risolti solo fra di loro, nell’ambito della comunione ereditaria o in sede di divisione.

Conclusioni

Perché la prassi contraria è priva di base giuridica

  • Il quadro giurisprudenziale e arbitrale è ormai univoco:
  • il singolo coerede può ottenere dalla banca la liquidazione dell’intero credito ereditario, oppure, a maggior ragione, della sola quota di spettanza;
  • la banca non può pretendere il consenso di tutti gli eredi, salvo che riceva una opposizione formale da parte di uno di essi;
  • il pagamento al coerede richiedente ha efficacia liberatoria nei confronti degli altri, escludendo ogni rischio di doppio adempimento per la banca;
  • la prassi bancaria di subordinare ogni operazione al consenso unanime degli eredi è, pertanto, priva di fondamento giuridico.
    Il rispetto di tali principi non è solo un dovere di correttezza verso i clienti, ma un’espressione concreta di buona fede contrattuale e trasparenza, che il sistema bancario è (o quantomeno dovrebbe essere) tenuto a garantire.