Linee guida in tema di prevenzione di atti illegali nei pubblici esercizi.

Esercizi pubblici, videosorveglianza e Forze di Polizia

Partnership pubblico/privato per la gestione della sicurezza

Il Ministero dell’Interno ha recentemente adottato delle nuove Linee guida per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi. Questo decreto si basa sull’art. 21-bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ed è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i gestori dei locali e le forze di polizia.

A chi si applicano le nuove misure?

Le misure previste dal decreto si applicano a tutti gli operatori economici che svolgono le attività previste dell’art. 86 TULPS, ovvero …alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili

Tuttavia il sistema di collaborazione non può essere attivato direttamente dal singolo esercente, in quanto è previsto che “a monte” vi sia (ex art. 21bis D.L. 113/2018) la stipula di …appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente…

Solo successivamente all’accordo Prefetto-associazioni sarà possibili per i titolari degli esercizi pubblici di aderire, accettando la condizioni previste senza, ovviamente, alcuna possibilità di richiederne modifica.

I soggetti esclusi

Tuttavia non è consentita l’adesione ai gestori che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • essere destinatari di misure di prevenzione (personali o patrimoniali);
  • avere in corso procedimenti per l’applicazione di tali misure;
  • essere sottoposti a provvedimenti che vietano l’accesso agli esercizi pubblici (artt. 13 e 13-bis D.L. 20 febbraio 2017, n. 14);
  • avere ricevuto, nei 36 mesi precedenti, provvedimenti di sospensione ex art. 100 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • aver subito la chiusura cautelare del locale per motivi di ordine pubblico.

Cosa devono fare i gestori per aderire?

I gestori che aderiscono agli accordi devono impegnarsi a rispettare una serie di misure preventive, tra cui:

  1. Installare sistemi di videosorveglianza nelle aree di accesso e uscita del locale, garantendo la conservazione dei filmati per il periodo massimo consentito dalla normativa sulla privacy.
  2. Assicurare un’adeguata illuminazione delle aree interne ed esterne del locale.
  3. Rispettare le normative sulla somministrazione di alcolici nella fascia oraria 24:00 – 07:00.
  4. Adottare un codice di condotta per gli avventori per prevenire comportamenti pericolosi o molesti.
  5. Tutela dei minori, con divieti specifici per la somministrazione di alcolici e l’accesso ai giochi d’azzardo. In particolare si richiede di incentivare l’uso dell’apposizione di timbri lavabili sul braccio dei soggetti minorenni, onde consentire che anche altri esercenti identifichino immediatamente l’impossibilità di somministrazione di alcolici.
  6. Segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o pericolo per l’ordine pubblico.

Ulteriori obblighi sono previsti in capo agli esercenti le attività di cui all’art. 68 TULPS (…accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione…) e 69 (pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto), i quali dovranno altresì:

  1. Incentivare l’impiego di iscritto personale di sicurezza iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio
  2. Indicare un “referente alla sicurezza” con il compito di comunicare alle forze di Polizia l’organizzazione di eventi ad alto flusso di pubblico ovvero segnalare ogni circostanza utile al miglioramento della sicurezza degli eventi.

Il meccanismo premiale per i gestori virtuosi

I gestori che aderiscono agli accordi provinciali e rispettano puntualmente le misure preventive previste potranno beneficiare di meccanismi premiali, in particolare per il caso di provvedimenti di sospensione dell’attività ex art. 100 TULPS.

Un cenno merita la normativa da ultimo citata. La norma citata consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca dell’autorizzazione per la gestione di un pubblico esercizio quando il locale sia stato teatro di:

  • Tumulti o gravi disordini;
  • Frequentazione abituale da parte di persone pregiudicate o pericolose;
  • Situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, la moralità, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.                            

La comminatoria di un tale provvedimento prescinde dalla valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’esercente, trattandosi di uno strumento finalizzato a realizzare un’azione di prevenzione generale dei fenomeni di illegalità e dei pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, azionabile quindi sulla base di una valutazione discrezionale e indipendente dall’accertamento della colpa dell’esercente rispetto al concretizzarsi dei pericoli.

Tuttavia il ricorso a detto istituto soggiace ai principi che informano l’azione amministrativa, tra cui: il principio di proporzionalità, che impone all’amministrazione di perseguire l’interesse pubblico con determinazioni che rechino il minor sacrificio possibile al privato; la sussidiarietà orizzontale, da attuarsi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato; la valorizzazione della cittadinanza attiva. 

Ed è proprio in applicazione degli appena richiamati principi, che l’eventuale adesione (ed adempimento) alle prescrizioni contenute nelle linee guida, dovrà essere valutata dal Questore nell’adozione dei provvedimenti ex art. 100 TULPS in quanto, se è pur vero che la finalità della sospensiva non è quella di punire l’esercente bensì eliminare luoghi di aggregazione “strumentalmente pericolosi”, altrettanto evidente è il fatto che non si possa ritenere “proporzionata” la sospensione dell’attività laddove l’esercente ha posto in essere tutta quanto l’ordinamento giuridico gli consente al fine di prevenire situazioni di pericolo – potenzialmente – indipendenti dalla propria attività.