Requisiti per l’accertamento della qualità di coltivatore diretto ai fini INPS dell’intestazione
Occorre la coltivazione diretta, abituale e prevalente dei fondi (o dell'allevamento), con partecipazione manuale e il contributo significativo del nucleo familiare. L'attività agricola deve costituire l'attività principale e fonte di reddito prevalente, necessitando un fabbisogno minimo di giornate lavorative.
Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2023 n. 35368 ord.
La vertenza origina dall’opposizione incardinata da Tizio avverso cartelle di pagamento emesse da INPS per contributi dovuti in esito alla riqualificazione del rapporto di lavoro di Tizio a “coltivatore diretto” in luogo di quello individuato dall’opponente di bracciante agricolo a tempo determinato presso due cooperative.
Entrambi i gradi di merito si concludevano con l’accertamento di legittimità della riqualificazione operata da INPS in quanto dalle risultanze istruttorie (esaminate brevemente in appresso) sarebbe emersa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di coltivatore diretto mentre i rapporti di lavoro bracciantile con le cooperative sono stati ritenuti sospetti ed insussistenti.
Requisiti per la riconducibilità alla figura del “coltivatore diretto”:
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- Diretta, prevalente, abituale e manuale coltivazione dei fondi o allevamento e governo del bestiame:
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- Il soggetto deve essere coinvolto direttamente nella coltivazione dei terreni o nell’allevamento con esclusione dell’impiego diretto qualora via sia prevalentemente manodopera di terzi o l’uso di mezzi meccanici senza intervento manuale del coltivatore diretto.
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- L’attività deve essere abituale, svolta con regolarità e continuità, e caratterizzata dall’opera manuale del soggetto distinguendosi così dall’imprenditore agricolo che può gestire l’azienda prevalentemente in modo manageriale delegando il lavoro manuale ad altri.
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- L’attività agricola deve costituire l’attività principale del coltivatore diretto impegnandolo per il maggior periodo dell’anno e deve essere la principale (prevalente) fonte di reddito del soggetto, anche se non esclusiva.
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- Diretta, prevalente, abituale e manuale coltivazione dei fondi o allevamento e governo del bestiame:
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- Effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare:
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- Il contributo del nucleo familiare, inclusi il coniuge, i figli e altri parenti conviventi, deve costituire almeno un terzo del totale delle necessità lavorative richieste per le coltivazioni e l’allevamento.
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- L’attività svolta deve essere inerente le esigenze standard richieste per la manutenzione, coltivazione e raccolta delle colture, nonché per l’allevamento e la cura degli animali, variando in base alla tipologia delle coltivazioni, agli allevamenti, alla dimensione dell’azienda e alle pratiche agricole adottate.
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- La valutazione del contributo lavorativo deve essere sia quantitativa che qualitativa, tenendo conto del numero di giornate lavorative e dell’importanza delle attività svolte dai familiari.
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- Effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare:
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- Fabbisogno di mano d’opera:
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- Deve essere non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo.
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- Si riferisce a tutte le operazioni necessarie per la gestione delle colture o del bestiame, come la preparazione del terreno, la semina, la manutenzione, la raccolta, l’irrigazione, e la gestione degli animali.
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- Il fabbisogno deve calcolarsi in concreto in base alle specifiche esigenze delle coltivazioni o degli allevamenti praticati, con parametri standard di riferimento per il numero di giornate lavorative necessarie.
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- Fabbisogno di mano d’opera:
Esiti dell’attività istruttoria:
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- Coltivazione di terreni con estensione superiore a 10 ettari:
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- Il ricorrente coltivava terreni di estensione significativa, con coltivazioni intensive come vigneti, uliveti, ortaggi, e pomodori, alcune con doppia ciclicità annuale.
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- Coltivazione di terreni con estensione superiore a 10 ettari:
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- Dichiarazioni all’Agea:
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- Nelle domande presentate all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), il ricorrente aveva dichiarato di coltivare personalmente i fondi.
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- Dichiarazioni all’Agea:
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- Sospetto e insussistenza del lavoro bracciantile:
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- Il lavoro bracciantile presso le due cooperative è stato ritenuto sospetto e insussistente. Non sono state prodotte buste paga quietanzate relative alla retribuzione ricevuta, e il numero di giornate lavorative dichiarate era considerato incompatibile con il modesto compenso giornaliero riportato.
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- Sospetto e insussistenza del lavoro bracciantile:
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- Investimenti economici nella coltivazione:
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- Il ricorrente aveva investito risorse economiche significative nell’acquisto di attrezzature agricole e nella coltivazione dei propri fondi, lavorandoli personalmente senza avvalersi di manodopera di terzi.
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- Investimenti economici nella coltivazione:
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- Cariche gestionali nelle cooperative:
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- Il ricorrente figurava come amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione delle due cooperative presso le quali era assunto come bracciante a tempo determinato.
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- Cariche gestionali nelle cooperative:
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- Iscrizione alla CCIAA come coltivatore diretto dal 1996:
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- Il ricorrente era iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come coltivatore diretto sin dal 1996.
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- Iscrizione alla CCIAA come coltivatore diretto dal 1996:
Questi elementi, considerati nel loro complesso, hanno portato la Corte a concludere che il ricorrente svolgesse effettivamente l’attività di coltivatore diretto e non quella di bracciante agricolo, giustificando così la validità degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento emessi dall’INPS.
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Diritto agrario Vigevano – diritto agrario Novara – diritto agrario Pavia
Cass. Sez. Lav. 18.12.2023, n. 35368 ord. - Berrino, pres.; Gnani, est. - D.F.P. c. I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale - Conferma App. Potenza 9 gennaio 2018
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Potenza confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da D.F.P. avverso tre avvisi di addebito e cartelle di pagamento emessi dall’Inps, aventi ad oggetto il pagamento di contributi dovuti quale coltivatore diretto per gli anni 2003-2007 con riconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato in cui egli figurava bracciante agricolo a tempo determinato di due cooperative.
La Corte, confermando l’accertamento in fatto di primo grado, basato sulle risultanze del verbale dell’Inps e sulle deposizioni testimoniali, riteneva dimostrato per presunzioni che ricorressero gli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto, essendo da ritenersi sospetti e insussistenti i rapporti di lavoro bracciantile.
Avverso la sentenza, D.F.P. ricorre per nove motivi.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO che:
Con il primo motivo di ricorso, D.F.P. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato il motivo di gravame in cui si adduceva che il fabbisogno di manodopera dei terreni coltivati era inferiore alle 104 giornate lavorative.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 9 del 1963, art. 2, comma 2 e art. 3, L. n. 1136 del 1954, art. 1, comma 1, e L. n. 1047 del 1957, art. 1, comma 2, per non avere la Corte riferito il giudizio di prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo all’attività manuale prestata nella coltivazione dei fondi, essendosi invece affidata a criteri di gestione imprenditoriale estranei alla fattispecie legale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 9 del 1963, artt. 3 e 4 e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, in quanto la Corte non avrebbe accertato che il fabbisogno tecnico-agrario del fondo fosse superiore a 104 giornale lavorative annue.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 9 del 1963, artt. 3 e 4, art. 2697 c.c., in quanto spettava all’Inps provare i presupposti per l’iscrizione del ricorrente negli elenchi del servizio SCAU con qualifica di coltivatore diretto.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte esaminato il motivo d’appello in cui si allegava la prevalenza dei redditi derivanti dall’attività di lavoro bracciantile su quella di coltivatore diretto.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 9 del 1963, art. 2, comma 2, per falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in quanto la Corte avrebbe comunque presunto in violazione dell’art. 2729 c.c., la prevalenza del reddito derivante dall’attività di coltivatore diretto su quello derivante la lavoro bracciantile.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo considerato la sentenza i motivi di gravame con cui si era contestato che il ricorrente avesse cariche gestionali nelle cooperative presso le quale egli stesso figurava assunto a tempo determinato, e che le decisioni venivano adottate in seno alle cooperative dal consiglio di amministrazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte fondato in via presuntiva la qualità di coltivatore diretto sulla base di elementi e valutazioni soggettive, quali le dimensioni dei fondi lavorati o le colture praticate, che, senza un accertamento tecnico/agronomico, non potevano fondare elementi gravi, previsi e concordanti capaci di fondare un fabbisogno di giornate lavorative superiore a 104 annuali.
Con il nono motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia sui motivi d’appello in cui si deduceva che l’attività di coltivatore diretto era svolta in periodo di tempo in cui non lavorava come bracciante agricolo e avvalendosi in modo limitato di contoterzisti. Inoltre, la sentenza, in violazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8 e D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 10, avrebbe aderito sul punto alle valutazioni del verbale di accertamento dell’Inps del tutto illegittime.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, sono infondati.
Quanto ai dedotti vizi di omessa pronuncia e correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., va detto che essi sono insussistenti sotto un duplice profilo. Da un lato, la sentenza ha avuto ben presente quale fosse il contenuto dell’appello, che viene riportato – seppur in moto sintetico – nella parte in fatto della sentenza, ove è detto che l’appello deduce l’infondatezza nel merito della pretesa contributiva dell’Inps e l’illegittimità del verbale ispettivo. La Corte ha poi svolto le proprie considerazioni in parte motiva spiegando le ragioni dell’infondatezza dell’appello e in tal modo rigettato tutti gli argomenti
dedotti con i motivi d’impugnazione. Il rigetto può del resto essere anche implicito, come avvenuto nel caso di specie, e senza necessità che la sentenza motivi specificamente su ogni singola questione di fatto o di diritto posta a sostegno dell’azione. Ad esempio, la Corte ha considerato l’elemento costitutivo del fabbisogno annuo di mano d’opera superiore alle 104 giornate, come si desume a p.6, dove tale requisito viene citato quale presupposto necessario a fondare la qualifica di coltivatore diretto. Sul punto però la sentenza ha di fatto concluso che il fabbisogno fosse superiore a 104 giornate
lavorative, con un rigetto implicito di tutti gli argomenti posti nell’atto d’appello. Stesso discorso vale per la prevalenza del reddito bracciantile su quello derivante dall’attività di coltivatore diretto, questione posta dal ricorso in appello e non omessa dalla Corte, bensì rigettata nel momento si è ritenuta la fittizietà del lavoro bracciantile alle dipendenze delle due cooperative.
Più in generale va poi ricordato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 11036/06, Cass. 15496/07), il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non esclude che, come avvenuto nel caso di specie, il giudice renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte. Quanto ai motivi che deducono violazione della L. n. 9 del 1963, va detto che, nonostante la rubrica, essi nella sostanza vengono a contestare un accertamento in fatto compiuto dalla pronuncia sulla sussistenza della qualità di coltivatore diretto. La sentenza, infatti, non ha commesso alcuna violazione di legge sui presupposti normativi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte Corte Cass.6566/98, Cass., sez. un, 616/99, Cass.9536/03) secondo cui la nozione di coltivatore diretto rilevante ai fini dell’applicabilità dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti poggia su tre requisiti (come specificati nella motivazione di Cass., sez. un., 616/99, cit.):
1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame; requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito;
2) l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame;
3) un fabbisogno di mano d’opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo.
I motivi criticano l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte laddove ha valutato tali requisiti e deducono che la stessa non ha accertato in modo analitico, come richiesto da Cass. S.U. n. 6840/86, cioè a mezzo di una valutazione tecnicoagraria, l’effettiva necessità di un fabbisogno lavorativo superiore a 104 giornate annue, ovvero non ha accertato in modo rigoroso la prevalenza dell’attività manuale nella coltivazione dei fondi. Sul punto basta osservare che, non essendovi nella materia in esame alcuna necessità di ricorrere a mezzi di prova vincolati quali la consulenza tecnica ma vigendo la regola generale del prudente apprezzamento del giudice sulle risultanze di prove acquisite (art. 116 c.p.c.), l’accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico-giuridici (Cass. 8285/14; Cass. 10626/98). Oggi, a seguito del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’accertamento in fatto non è più sindacabile come vizio di motivazione, ma solo nei ristretti limiti dell’omessa considerazione, da parte del giudice, di un preciso fatto storico che risulti decisivo e sia stato sottoposto al contraddittorio delle parti nei precedenti gradi di merito. Sotto questo profilo, tutti i motivi rubricati come violazione della L. n. 9 del 1963, si mostrano inammissibili in quanto non adducono in modo specifico alcun elemento di fatto
omesso, non ne argomentano la decisività né il modo in cui fu sottoposto al contraddittorio tra le parti. Sul punto deve peraltro aggiungersi che, trattandosi di doppia sentenza conforme, basata sugli stessi elementi di fatto – come derivanti sia dal verbale di accertamento dell’Inps sia dalle risultanze delle deposizioni testimoniali – la censura fondata sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..
Quanto, infine, ai motivi di ricorso che deducono violazione dell’art. 2729 c.c., per essersi basata la sentenza su elementi manchevoli di gravità, precisione e concordanza, deve rilevarsene l’infondatezza, poggiando invece la sentenza su plurimi dati aventi una loro oggettività e una loro evidente concludenza. In particolare, la sentenza muovendo dai dati di fatto acquisiti dall’Inps in sede di accertamento e dalle risultanze delle deposizioni testimoniali, ha considerato che negli anni dal 2003 al 2007: a) il ricorrente coltivava terreni con estensione superiore a 10 ettari; le coltivazioni erano intensive, a vigneti, uliveti, ortaggi, pomodori; alcune coltivazioni erano caratterizzate da una doppia ciclicità annuale; non si tratta quindi di valutazioni soggettive, come addotto in ricorso, ma di precisi dati aventi una loro oggettività ai fini di fondare la necessità di un fabbisogno lavorativo superiore a 104 giornate lavorative annue; b) il ricorrente, nelle domande inoltrate all’Agea, aveva sempre dichiarato di coltivare personalmente i fondi; c) il lavoro bracciantile alle dipendenze delle due cooperative era da ritenersi sospetto, e insussistente. Il ricorrente aveva presentato i CUD ma mai aveva prodotto buste paga quietanzate circa la retribuzione ricevuta; aveva dichiarato un numero di giornate lavorative quale bracciante agricolo assai alto per un’attività retribuita giornalmente in modo assai modesto, eppure aveva investito apprezzabili risorse economiche nella coltivazione dei propri fondi, acquistando numerose attrezzature agricole e dedicandosi da solo alla coltivazione degli stessi senza avvalersi della mano d’opera di terzi soggetti; inoltre, il preteso rapporto di lavoro agricolo era alle dipendenze di due cooperative in cui figurava quale amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione; d) sin dal 1996 il ricorrente era iscritto alla CCIAA come coltivatore diretto.
Il quadro fattuale complessivo, fondato su una molteplicità di elementi fattuali dotati di intrinseca rilevanza, ha consentito di fondare un corretto ragionamento presuntivo come quello condotta dalla Corte, rendendo superfluo il principale elemento su cui s’incentra il motivo di ricorso per censurare l’applicazione dell’art. 2729 c.c., ovvero la mancanza di una tabella ettaro-culturale aggiornata e di un analitico accertamento tecnico-agronomico.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4000 per
compensi, Euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.