Genitori e figli: la responsabilità civile per gli illeciti dei minori
Cosa prevede la legge italiana sulla responsabilità dei genitori
Un video offensivo su YouTube, un atto di bullismo a scuola, un danno a un bene altrui: quando un minore commette un illecito, chi ne risponde?
La legge italiana è chiara: la responsabilità ricade sui genitori, che rispondono non per il fatto del figlio, ma per una propria colpa presunta, fondata sull’inadempimento dei doveri educativi e di vigilanza.
L’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce infatti una presunzione di colpa a carico dei genitori, non per responsabilità oggettiva, ma per un presunto fallimento nell’opera educativa e di controllo. Questo principio, consolidato nel tempo, assume oggi nuove sfumature con l’uso precoce di smartphone e social media da parte dei minori.
Culpa in educando e culpa in vigilando: i due pilastri della responsabilità genitoriale
La responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori conviventi si fonda su due presunzioni:
- culpa in educando, ovvero la colpa nell’educazione;
- culpa in vigilando, la colpa nella vigilanza.
L’art. 147 c.c. impone ai genitori di «mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni».
Per la Corte Costituzionale (sentenza n. 68/2025 – paragrafo 7) “…la legge non dà una definizione della responsabilità genitoriale, ma nell’art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La norma ripete la formula dell’art. 30, primo comma, Cost….e …dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi… (C. Cost. n. 31/2012 – paragrafo 3.1).
Ne consegue che il genitore non risponde del fatto del figlio, ma di un proprio fatto illecito: la violazione dei doveri educativi e di vigilanza. La Giurisprudenza di merito, in particolare, ha deciso che «l’art. 2048 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità diretta dei genitori, il cui presupposto è la condotta – anche solo omissiva – in violazione dei precetti di cui all’art. 147 c.c., rispetto alla quale il fatto illecito del minore rappresenta l’evento giuridicamente rilevante» (Trib. Novara 195 del 2020).
Culpa in educando: la colpa nell’educazione dei figli
La culpa in educando consiste nel non aver fornito al figlio gli strumenti etici, morali e sociali necessari per comprendere il valore del rispetto altrui e delle regole della convivenza civile.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito (ad esempio Tribunale di Bari n. 2618 del 2022) i genitori devono «svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari» soprattutto oggi laddove se è vero che …<< è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori…il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la vita di relazione deve essere assolto, se del caso, anche con maggiore rigore proprio in ragione dei tempi in cui avviene l’emancipazione dal controllo diretto dei genitori (cfr. Cass. n. 3964/2014)…>>.
Inoltre il dovere educativo non si esaurisce nel semplice insegnamento di direttrici di condotta ma include anche la capacità di <<…correggere comportamenti non corretti e di formare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito» (Tribunale di Rieti n. 257 del 2019).
L’inadempimento all’obbligo di educazione come sopra delineato, comporta la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del minore (convivente), in quanto l’inidoneità dell’assolvimento al dovere educativo <<…può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c…>> (Cass. n. 24475 2014 e Cass. 26200 2011).
E’ giusto il caso di rilevare che i compiti educativi dei genitori debbono intendersi quali sempre evoluzione, anche alla luce dalla “precoce emancipazione dei minori” conseguenti all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ed informatizzazione, risultando emblematico il caso cyberbullismo trattato dalla Corte di Appello di Campobasso per la quale la pubblicazione di video denigratori in rete avrebbe dimostrato la mancata educazione del minore all’uso consapevole della tecnologia, fondando la responsabilità dei genitori per non averlo istruito su un utilizzo corretto di strumenti come lo smartphone.
Culpa in vigilando: il dovere di controllo sui figli
La culpa in vigilando attiene alla calutazione del dovere di sorveglianza sul minore e, a differenza della culpa in educando che riguarda il processo formativo a lungo termine, si concentra sul contrllo, diretto o indiretto, che il genitore è tenuto a esercitare sulle attività del figlio per prevenire la commissione di illeciti.
Non si tratta di una sorveglianza costante e fisica, ma di un controllo proporzionato ed adeguato che <<…deve naturalmente essere massimo nella tenera età del bimbo e ridursi negli anni successivi in rapporto al graduale acquisto della maturità fisio-psichica e quindi della capacità naturale da parte del minore, tenendo ovviamente conto dell’indole del carattere, della personalità, delle abitudini del minore, nonché dell’ambiente ove egli vive…>> (Trib. Treviso n. 999 del 2017).
La sussistenza dell’obbligo di vigilanza in commento è subordinata al …requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima…>> (Cass. 11198 2019).
Culpa in educando ed in vigilando sono elementi interdipendenti ed inversamente proporzionali:
interdipendenti in quanto i genitori sono tenuti a vigilare per assicurarsi che il figlio abbia “tratto profitto” dall’educazione ricevuta e la metta in pratica correttamente, dovendo esercitare <<…sul minore una vigilanza adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un’ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine, non essendo necessario che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la coincidenza dell’obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, ma che per l’educazione impartita, per l’età del figlio e per l’ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare…” (Cass. n. 22541/2019).
Inversamente proporzionali poichè <<…un’educazione proficua ed efficace comporta una minore vigilanza, mentre tanto maggiore ed intensa deve essere la vigilanza quanto più scarsa ed inadeguata è l’educazione impartita…>> (Cass. 6302/1996).
La prova liberatoria: quando i genitori possono essere esonerati
Il danneggiato deve solo provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore e che ne è derivato un danno mentre i genitori del danneggiante, per liberarsi, devono dimostrare di «non aver potuto impedire il fatto» (art. 2048 c.c.), ma la giurisprudenza interpreta questa prova in modo molto severo.
Non basta dimostrare una vigilanza generica o l’assenza di precedenti condotte illecite da parte del minore, ma è necessaria <<……una prova positiva, ossia di aver impartito al figlio una buona educazione, atteso che il genitore è tenuto a educare i figli. E’ pur vero che la prova liberatoria richiesta ai genitori è la medesima di quella prevista dall’art. 2047 c.c. consistendo nella dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto illecito del minore”, ma il suo contenuto è stato ben definito da una risalente tradizione giurisprudenziale che non lo limita alla prova di aver diligentemente vigilato sul minore, ma lo estende alla prova positiva di aver impartito al figlio un’adeguata ed efficiente educazione in relazione al fatto illecito, atta ad escludere la culpa in educando (Cass. 9556/2009).
Questo orientamento è costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito e <<…si fonda sull’idea che la responsabilità dei genitori tragga fondamento dall’inadempimento dei doveri inderogabili educativi che derivano dal disposto degli artt. 30 e 31 Cost. e degli artt. 147 e 315 c.c. poiché si ritiene che tali doveri siano stabiliti non solo nell’interesse dei figli ma anche a tutela dei terzi…>> (Trib. Firenze 1374 2024).
Un esempio applicativo recente dei principi di cui sopra è fornito da Corte d’Appello di Campobasso (n. 254 2025 in un caso di cyberbullismo), dove i genitori di un undicenne che aveva pubblicato su YouTube un video offensivo sono stati condannati, nonostante avessero sostenuto che il figlio fosse “un bravo ragazzo”.
La Corte ha ritenuto tale difesa insufficiente: «…Nessuna delle circostanze articolate riguarda l’educazione impartita sull’uso di uno strumento potentissimo come lo smartphone…» ed ha precisato che «la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non attenua la responsabilità dei genitori…», richiamando Cass. 22541/2019 secondo cui «L’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti…» che nel caso risolto dalla Corte, si sono esplicati in fatti tali da comprovare la mancata dimostrazione dell’educazione del minore nell’uso corretto e consapevole degli strumenti tecnologici.
Imputabilità penale e responsabilità civile dei genitori
Anche se il minore non è penalmente imputabile, i genitori restano civilmente responsabili: un minore di 14 anni non può essere processato, ma il giudice civile può comunque accertare l’illecito e condannare i genitori al risarcimento.
Come ricordato da Cass. 4152 2019 «il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione» indipendentemente dall’esito del procedimento penale, quindi la non assoggettabilità del minore a procedimento penale a nulla rileva sulla risarcibilità dei danni a carico dei genitori in sede civile.
Non solo. In sede civile, laddove il minore risulti capace di intendere e volere, la responsabilità risarcitoria incombente in capo ai genitori concorre con quella diretta del minore, creandosi un vincolo di solidarietà per il quale il danneggiato potrà rivolgersi a uno qualsiasi dei responsabili per ottenere il risarcimento.
In conclusione
La responsabilità dei genitori per gli illeciti commessi dai figli minori rappresenta uno dei punti di incontro più delicati tra diritto, educazione e società.
L’articolo 2048 del Codice Civile impone ai genitori non solo di vigilare, ma soprattutto di educare i propri figli, fornendo loro gli strumenti morali e sociali per comprendere il valore delle regole e del rispetto altrui.
La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità genitoriale non è oggettiva: deriva da una colpa presunta che può essere superata solo dimostrando di aver impartito un’educazione adeguata e di aver esercitato una vigilanza proporzionata all’età e alla maturità del minore.
Nell’era digitale, questo dovere assume un significato ancora più profondo: educare all’uso consapevole della tecnologia è parte integrante dell’obbligo educativo e della prevenzione dei comportamenti illeciti online, come nei casi di cyberbullismo o di diffusione di contenuti offensivi.
Essere genitori oggi significa quindi coniugare affetto, presenza e responsabilità giuridica, adattandosi ai nuovi strumenti e ai nuovi rischi della vita quotidiana.
Un’educazione coerente e una vigilanza attenta non solo riducono il rischio di danni a terzi, ma costituiscono anche la migliore forma di tutela per i figli stessi e per la serenità familiare.