Ricongiungimento familiare: quando i requisiti economici (reddito) non devono ostacolare l'unità familiare

Sportello Unico Immigrazione - diniego nulla osta per assenza reddito minimo - prova dei requisiti in Tribunale

Il diritto al ricongiungimento familiare non può essere negato esclusivamente sulla base di redditi inizialmente insufficienti, se nel corso del procedimento emergono elementi che dimostrano la sussistenza dei requisiti. Il giudizio deve considerare anche le circostanze sopravvenute, in quanto l’unità familiare è un diritto fondamentale tutelato dalla legge e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La decisione conferma l’approccio equo e flessibile nella valutazione delle richieste di ricongiungimento familiare, riconoscendo l’importanza dell’unità familiare e la necessità di valutare i requisiti economici non solo in termini statici, ma anche prospettici.

Tribunale Trieste, 20/08/2024, n.764. Il Caso:
un cittadino Marocchino regolarmente soggiornante in Italia, richiedeva ricongiungimento con la moglie, ma lo Sportello per l’Immigrazione per la Provincia di Udine negava il nulla osta sostenendo la mancanza dei requisiti reddituali, in quanto il ricorrente avrebbe vissuto di solo reddito di cittadinanza, ciò sino al 2022 dove avrebbe iniziato attività lavorativa immediatamente cessata. Lamentava che alcun datore di lavoro aveva mai inoltrato il “modello s3”, né erano state presentate buste paga idonee a dimostrare l’esistenza di un reddito sufficiente, né vi sarebbero elementi idonei provare la futura capacità di provvedere al sostentamento della famiglia da portare in Italia, tanto più che il ricorrente era disoccupato (a seguito di licenziamento per giusta causa) al momento della domanda.

Il provvedimento veniva impugnato, con richiesta di revoca e accoglimento della richiesta.

Osserva il Tribunale:
l’art. 29 comma 2 lett. Testo Unico Immigrazione richiede che il cittadino straniero richiedente il ricongiungimento familiare dimostri la disponibilità di un reddito derivante da fonti lecite, per un importo annuo complessivo (che la prassi individua nel reddito lordo senza distinguere fra trattenute fiscali e contributive poiché la norma non indica il reddito di riferimento e non vi è norma che fornisca indicazioni più precise) dei familiari conviventi con il richiedente, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere.
L’accertamento di tale requisito non si limita alla verifica del raggiungimento della soglia di legge, ma è finalizzato, alla luce del reddito documentato, a chiarire se il cittadino straniero sia in grado di produrre per il futuro un reddito pari all’importo prescritto.
Fermo quanto sopra, il Tribunale chiarisce che, nel giudizio diretto alla revoca del diniego ed all’accoglimento della domande di ricongiungimento, la sua valutazione non è limita alla verifica della legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, dovendo valutare direttamente l’esistenza, all’atto della domanda giudiziale dei requisiti per il ricongiungimento.
Quindi se il Tribunale accerta il possesso del reddito minimo idoneo, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito di reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla valutazione da parte dello Sportello Unico, ciò in quanto il diritto all’unità familiare va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l’atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizione dell’azione che possono sopravvenire anche in corso di causa (Cass. 6934/2004 e 5380/2006).

In applicazione di tale principio, il caso di specie ha trovato soluzione positiva di esistenza del reddito minimo, in quanto il ricorrente ha provato in giudizio di avere un reddito minimo di Euro 9.862,00 (a fronte di un assegno sociale per il 2023 indicato in euro 9.813,00) e di avere “capacità futura” di produzione di reddito sufficiente, avendo provato che:

  • seppure cambiando spesso lavoro, di aver lavorata abbastanza per ricavare un reddito sempre almeno pari (o di pochissimo inferiore) all’importo dell’assegno sociale;
  • in occasione dell’ultima memoria depositata prima dell’udienza, ha dimostrato di aver reperito un lavoro conforme alla propria professionalità con durata più che semestrale.

Sulla base dei due aspetti integrati dall’ulteriore valutazione della circostanza che che la moglie di cui è chiesto il ricongiungimento ha un’età tale da consentirle di contribuire personalmente al menage familiare (non essendo documentata una fragilità che la renda inidonea ad attendere a qualunque tipo di lavoro gravando sul sistema di assistenza dello Stato ospitante), il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente con la moglie, con conseguente diritto al rilascio del visto di ingresso nei confronti di quest’ultima.

Immigrazione Vigevano - Sportello Unico Immigrazione - diniego nulla osta - ricorso Tribunale

Testo della sentenza Tribunale Trieste, 20/08/2024, n.764

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premesso che

Bo.Mg., cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia, intende ottenere il ricongiungimento con la moglie Sa.Na., anch’essa cittadina del Marocco e attualmente ivi residente.

L’interessato ha quindi formulato domanda di nulla osta per tale ricongiungimento allo Sportello per l’Immigrazione per la Provincia di Udine.

A seguito di un preavviso di rigetto e del deposito di documentazione integrativa da parte del ricorrente, la Prefettura di Udine ha emesso il provvedimento n. 2022/101159/Area III del 6.06.2023 con il quale ha respinto la richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 186/1998 presentata da Bo.Mg. in favore di Sa.Na.. La Pubblica Amministrazione ha così motivato il proprio rigetto: “il sig. Mg.Bo., non solo ha vissuto di reddito di cittadinanza, ma solo nel 2022 e a tutt’oggi ha iniziato e concluso, dopo appena un mese, ben quattro attività lavorative delle quali non ha mai fornito gli S3 dei vai datori di lavoro né le buste paga attestanti i redditi complessivi (che da un controllo sulle banchi dati fiscali ammontano per il 2022 a soli 8935 euro complessivi) confermando non solo la carenza reddituale ma anche l’instabilità lavorativa che non consente all’Ufficio di effettuare un valido giudizio prognostico sulla capacità di provvedere al sostentamento della famiglia che intende portare in Italia”. La Prefettura ha inoltre rilevato che, al momento di emissione del provvedimento, il ricorrente era senza lavoro essendo stato licenziato per giustificato motivo soggettivo dalla Ab. srls dopo un mese e mezzo di assunzione.

Bo.Mg. ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato, chiedendone la revoca e chiedendo altresì di accogliere la richiesta.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, dopo una breve istruttoria, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione innanzi al giudice designato.

2. Nel merito

2.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’accertamento del diritto al ricongiungimento familiare di Bo.Mg. con la coniuge Sa.Na. L’unico motivo posto alla base del rigetto del nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione è costituito dalla ritenuta insufficienza dei redditi rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia. La valutazione giudiziale si limiterà pertanto all’accertamento di tale aspetto, non potendo il giudice rilevare d’ufficio carenze di requisiti di legge non risultanti dall’atto impugnato (fra le tante,  Cass. 2539/2005)

2.2. Per quel che qui interessa, quindi, giova rilevare in diritto che, ai fini del ricongiungimento, l’art. 29 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 richiede che il cittadino straniero che intenda ottenere il ricongiungimento familiare dimostri di avere la disponibilità di un reddito minimo derivante da fonti lecite, determinato tenendo conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Va precisato che l’accertamento che la pubblica amministrazione è in tale sede chiamata a compiere non deve essere limitato a verificare se lo straniero abbia già prodotto un reddito di importo pari o superiore a quello dell’assegno sociale, ma se, alla luce del reddito documentato in atti e con valutazione prognostica, sia in grado di produrre per il futuro un reddito pari all’importo normativamente stabilito su base annua. Tale principio si trae da quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che l’art. 7 par. 1 lett. c della Dir. 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare deve essere interpretato nel senso di consentire alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante nel corso dell’anno successivo alla presentazione della domanda, valutazione che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data (CGUE 21.4.2016 Khachab, C-558/14.

Il positivo riscontro da parte del giudice di merito del possesso da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare di un reddito pari a quello previsto dall’art. 29 comma 3 lett. b) del d.lgs. 286/98 consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito di reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa, atteso che il giudizio in oggetto non ha natura impugnatoria, ma si atteggia a giudizio di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare: il diritto all’unità familiare va infatti accertato come sussistente e tutelabile in quanto tale, anche se maturato dopo l’atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizione dell’azione che possono sopravvenire anche in corso di causa (Cass. 6934/2004 e 5380/2006).

Ebbene, alla luce di quest’ultimo principio è sufficiente rilevare che, sulla base di documentazione sopravvenuta e non contestata dalla p.a. resistente (1), nel corso del giudizio è emerso il superamento, da parte del ricorrente, del reddito minimo indicato dalla norma nel corso dell’anno 2023, avendo egli percepito un reddito lordo di euro 9.862,00 a fronte di un assegno sociale per il 2023 indicato in euro 9.813,00. Non persuade la tesi proposta dalla pubblica amministrazione resistente nella parte in cui ritiene che l’estratto contributivo non sia idoneo ad individuare il reddito percepito dal lavoratore in un dato momento e da parte di un determinato datore di lavoro. In primo luogo, si osserva che la tabella dell’estratto conto fa esplicito riferimento al reddito o retribuzione percepita dal lavoratore e quindi alle somme che vengono versate al lavoratore come stipendio. In secondo luogo, la norma di cui all’art. 29 comma 2 lett. c) TUI non indica specificamente quale sia il reddito da prendere come riferimento: la prassi quindi utilizza il dato del reddito lordo senza distinguere fra trattenute fiscali e contributive. Non si è reperita una norma né primaria né secondaria che fornisca indicazioni più precise. In terzo luogo, si rileva che anche la parte resistente ha fornito una prova parziale sul reddito percepito dal signor Mg. nel 2022, avendo depositato la copia di una schermata di una pagina web, annotata a mano, del sito dell’Agenzia delle Entrate (e non i CUD) e un estratto conto contributo integrato con annotazioni a penna; inoltre, non avendo partecipato all’ultima udienza tenutasi, non ha contestato l’ultimo estratto conto contributivo depositato dal ricorrente, né ha comunque indicato quali sarebbero gli importi da sottrarre rispetto a quelli risultanti dall’estratto conto depositato dall’interessato.

Peraltro, se anche ciò non fosse corretto, facendo una valutazione prospettica come indicato dalla Corte di Giustizia UE si rileva che il ricorrente, seppure cambi spesso lavoro, e in linea di massima riuscito a lavorare abbastanza per ricavare un reddito sempre almeno pari (o di pochissimo inferiore) all’importo dell’assegno sociale. Tale considerazione, tratta sempre dall’estratto conto Inps, può essere fatta con riferimento a quasi tutti gli ultimi anni e, in particolare, per il 2022, anno nel corso del quale la domanda è stata presentata. Inoltre, il signor Mg., in occasione dell’ultima memoria depositata prima dell’udienza, ha dimostrato di aver reperito un lavoro conforme alla propria professionalità con durata più che semestrale in favore di una società (Ed. e C.) in favore della quale aveva già prestato la propria opera nel mese di febbraio 2024 (si veda la busta paga depositata). I due aspetti rilevati consentono di compiere una prognosi favorevole in merito al fatto che, anche per questo anno, potrà percepire un reddito idoneo al mantenimento della propria moglie, la quale peraltro ha un’età tale che le può consentire di contribuire personalmente al menage familiare, non essendo emerse in giudizio fragilità che le impediscono di attendere a qualunque tipo di lavoro e che le impongono quindi di gravare sul sistema di assistenza dello Stato ospitante.

Per questi motivi si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere a Bo.Mg. il diritto al ricongiungimento familiare con la moglie Sa.Na., con conseguente diritto al rilascio del visto di ingresso nei confronti di quest’ultima.

3. Sulle spese

Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese, atteso che la sussistenza dei requisiti di redditi non era in effetti chiara al momento della valutazione compiuta dalla Pubblica Amministrazione e che, solo durante il giudizio, è stato possibile ottenere la verifica dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 2707/20231, così provvede:

1. In accoglimento del ricorso

ACCERTA e DICHIARA il diritto di Bo.Mg. ad ottenere il ricongiungimento familiare con la moglie Na.Sa., nata (…), DISPONENDO per, l’effetto, il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare a favore di Na.Sa.;

2. DISPONE l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Trieste il 17 agosto 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2024.