Investimento pedone in area pedonale. Responsabilità del ciclista ed esclusione del concorso di colpa
La prevedibilità della condotta del pedone e il principio di responsabilità del conducente. Risarcimento danni Vigevano
In un recente caso esaminato dalla Corte d'Appello di Ancona, si è discusso della responsabilità per un incidente stradale in cui una pedone è stata investita da un ciclista in un'area pedonale. La sentenza ha riassegnato la responsabilità esclusiva al conducente del velocipede, chiarendo alcuni importanti aspetti della responsabilità civile e del codice della strada.
Sintesi del Caso
La controversia nasce da un incidente stradale con investimento di pedone da parte di un ciclista, con la seguente dinamica: la pedone Ca.Ma. a piedi percorreva una strada pedonale ed improvvisamente deviava “verso destra” il proprio percorso (per una distanza che viene descritta dalla sentenza “di un passo” e quindi inferiore al metro); nel mentre sopraggiungeva da dietro Fa.Fi., che guidava una bicicletta a pedalata assistita che travolgeva da tergo la pedone causandone le lesioni oggetto di causa.
Il tribunale di primo grado ha riconosciuto una responsabilità concorsuale e paritetica di entrambi, attribuendo metà della colpa alla pedona per non aver prestato sufficiente attenzione nel suo spostamento e l’altra metà al conducente del velocipede per non aver adottato una condotta di guida sufficientemente prudente e pertanto veniva condannato a pagare metà dell’importo totale del risarcimento. La sentenza è stata impugnata sia da Ca.Ma. che, con appello incidentale, da Fa.Fi.
Per quanto di interesse, la prima (quale appellante principale) chiedeva l’attribuzione della responsabilità esclusiva in capo al ciclista, lamentando che in esito all’istruttoria sarebbe emerso che la condotta del conducente sarebbe stata lesive delle più comuni regole di prudenza ed in ogni caso delle previsione del Codice della Strada in materia di circolazione in area pedonale. Sostiene inoltre l’errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, atteso che il conducente non avrebbe fornito la prova liberatoria prevista dall’art. 2054 c. 1 c.c. ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L’appello incidentale del conducente di velocipede chiedeva la riconduzione del 100% della responsabilità alla pedone, basandosi sul fatto che quest’ultimo non poteva prevedere il repentino cambio di direzione della danneggiata e che, nell’occasione, risulterebbe provato che Fa.Fi aveva tenuto condotta regolare procedendo alla propria destra e con velocità moderata.
Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha, sul punto sopra esposto, accolto l’appello di Ca.Ma. e respinto incidentale di Am. S.p.a., in particolare:
- Esclusiva responsabilità di Fa.Fi.: La Corte ha ritenuto che, pur essendoci stata una leggera deviazione della pedone (essendo emersa l’entità di “un passo” la stessa è stata ritenuta provata essere inferiore ad un metro), questa non poteva essere considerata imprudente o imprevedibile, visto che l’incidente è avvenuto in una zona pedonale. Fa.Fi. avrebbe dovuto adottare una condotta più prudente, soprattutto nell’approssimarsi a un pedone in una zona vietata al traffico automobilistico in cui, dovrebbe essere noto, l’attenzione dei pedoni stessi sulla presenza di, nella specie, velocipedi è ridotta.
- Principio dell’affidamento temperato: La Corte ha ricordato che il principio dell’affidamento, secondo cui ogni utente della strada può presumere che gli altri utenti rispettino le norme, non esclude la responsabilità del conducente nel caso in cui vi siano comportamenti imprudenti di terzi, purché prevedibili. In questo caso, la condotta di Fa.Fi. non ha rispettato l’art. 141 C.d.S., che impone al conducente di mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi situazione dovendo essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (come quello rappresentato da uno spostamento, leggero ma repentino, di un pedone.
Corte appello Ancona sez. II, 18/07/2024, n.1132
Fatto
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ca.Ma., nei confronti di Fa.Fi. con chiamata in causa, da parte di quest’ultimo, ai fini di manleva, della Am. S.p.a. che lo garantiva per la r.c.t., volta ad ottenere la condanna in solido dei detti convenuti, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi anche consequenziali/riflessi, subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 06.06.2014 in Pesaro, Via (…), addebitabile ad esclusiva responsabilità del Fa.Fi., conducente di velocipede a pedalata assistita, per aver investito l’attrice da tergo nel mentre quest’ultima si trovava a percorrere a piedi la zona pedonale della citata Via (…), causandone la caduta al suolo e conseguenti gravi lesioni; la accoglieva parzialmente accertando e dichiarando che il sinistro per cui era causa era imputabile alla responsabilità concorsuale e paritetica delle parti coinvolte conseguentemente condannando, Fa.Fi. al pagamento in favore di Ca.Ma. della metà delle somme che si provvedeva a quantificare, per l’intero in : a) Euro 26.942,00 a titolo di danno non patrimoniale; somma che si disponeva fosse devalutata alla data del sinistro 06.06.2014 e annualmente rivalutata e maggiorata di interessi legali a far data dal 06.06.2014 all’effettivo saldo; b) Euro 1.506,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi all’effettivo saldo; c) Euro 7.254,00 oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfettario per compensi professionali; dichiarando, Am. S.p.a., tenuta a manlevare e tenere indenne Fa.Fi. dal pagamento delle somme riconosciute in favore dell’attrice.
Espletata istruttoria attraverso l’acquisizione delle produzioni documentali avutesi dalle parti (in particolare copia verbale di infrazione a codice della strada elevato da Carabinieri di Pesaro a carico del Fi. a seguito di accertamenti, perizia cinematica di parte attrice completa di allegati, documentazione medica, peritale, e di spesa relativa alla persona dell’attrice) nonché l’espletamento di prova per testi e c.t.u. medico legale sulla persona dell’attrice il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica dell’incidente come coinvolgente la responsabilità concorrente e paritaria: a) del conducente la bicicletta investitrice, Fa.Fi., per aver omesso di tenere una condotta di guida prudente ed accorta, rispetto alle circostanze di luogo e di tempo esistenti al momento del sinistro, che gli avrebbe permesso di mettere in opera adeguata manovra d’emergenza per scongiurare l’impatto con il pedone pur a fronte di uno spostamento dello stesso e per non aver fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; b) del pedone, Ca.Ma., per aver omesso di rispettare il principio di generale diligenza e prudenza nei confronti degli altri utenti della strada in virtù del quale nello spostarsi dal centro della strada percorsa verso destra avrebbe dovuto preventivamente verificare la provenienza da tergo del velocipede; giungeva a riconoscere in favore dell’attrice, nelle misure sopra riportate, il danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 6.06.2014 accogliendo, altresì, la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della Am. Ass.ni s.p.a. che lo garantiva per la r.c.t..
Avverso l’anzidetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, Ca.Ma., prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte appellante conviene in giudizio Fa.Fi. nonché Am. Ass.ni S.p.a. chiedendo alla Corte adita in parziale riforma della sentenza impugnata ” in via principale 1) riformare la sentenza di primo grado in ordine alla percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro de quo ex artt. 2043 e 2054 C.c. attribuendo il 100,00% di responsabilità in capo al Fi. e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della attrice della corrispondente percentuale monetaria degli importi così come previsti dalle Tabelle di Milano 2018 ovvero secondo i diversi maggiori importi che potrebbero essere indicati nelle successive versioni di tali Tabelle a titolo di danno biologico, ITT ed ITP così come già accertati dalla CTU in primo grado, al rimborso/al pagamento del 100,00% di tutti gli esborsi affrontati dalla Mu., inclusi quelli per CTP e CTU così come individuati dal Tribunale in primo grado; così come al pagamento del 100,00% delle competenze legali e delle spese vive (C.U. e marca da bollo) necessitate in primo grado (nei termini di cui alle richieste che seguono) nonché, con condanna in capo agli appellati al pagamento in favore della attrice delle competenze legali e delle spese legali anche per tale secondo grado di giudizio (C.U. e marca da bollo inclusi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge (il tutto sempre in ottemperanza all’art. 4, comma 2 del D.M. 55 2014 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37);2) in ordine al “quantum” del gradiente di danno biologico, in riforma della sentenza di primo grado, riconoscere alla Mu. il valore del 12,00% o, comunque, in denegata ipotesi, un valore pari ad almeno l’11,50% e, per l’effetto, il corrispettivo valore economico secondo le Tabelle di Milano 2018 ovvero secondo la loro eventuale nuova edizione; 3) in ordine alla statuizione circa la soccombenza, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, a prescindere dal gradiente di corresponsabilità, non condannava il convenuto alla refusione in favore della attrice delle spese vive di C.U. e marca da bollo versati per l’iscrizione a ruolo della causa di primo grado e, per l’effetto disporre tale condanna in capo al convenuto, con condanna in capo agli appellati al pagamento in favore della attrice delle competenze legali e delle spese legali anche per tale secondo grado di giudizio (C.U. e marca da bollo inclusi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge (il tutto sempre in ottemperanza all’art. 4, comma 2 del D.M. 55 2014 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37); 4) in ordine alla commisurazione delle competenze legali, a prescindere dall’accoglimento o meno della domanda in punto di “an” e della domanda circa il “quantum ” del gradiente del danno biologico, la sentenza di primo grado dovrà comunque essere riformata nella parte in cui ometteva di aumentare del 30,00%, stante la presenza di due controparti per l’odierna attrice, i parametri liquidati in favore della attrice vincitrice per violazione dell’art. 4, comma 2 del D.M. 55 2014 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37, con condanna in capo agli appellati al pagamento in favore della attrice delle competenze legali e delle spese legali anche per tale secondo grado di giudizio (C.U. e marca da bollo inclusi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge (il tutto sempre in ottemperanza all’art. 4, comma 2 del D.M. 55 2014 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37); 5) rigettare tutte la domande, le pretese e le eccezioni avversarie tese a contrastare le ragioni, le pretese e le eccezioni della Mu.; in via subordinata 6) nella denegata e contestata ipotesi di rigetto della domanda principale in punto di “an al 100,00% della responsabilità”, riformare comunque la sentenza di primo grado in ordine alla percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, attribuire in capo al Fi. una corresponsabilità preponderante compresa in misura non inferiore ad una percentuale tra il 90,00% ed il 70,00% a fronte, come evidenziato nella odierna narrativa, della macroscopica “quantità” e “qualità” maggiore e più grave delle violazioni di specifiche norme del CDS commesse dal convenuto rispetto a quelle, eventuali e certamente manifestamente minori e meno gravi per “quantità” e “qualità” denegatamente ascrivibili a carico della Mu. e, per l’effetto, condannarlo al pagamento delle somme già riconosciute dal Tribunale in percentuale direttamente proporzionale alla nuova commisurazione delle corresponsabilità, a tal fine con riguardo anche alle somme afferenti le competenze e le spese legali (C.U. e marca da bollo) di primo grado, con condanna in capo agli appellati al pagamento in favore della attrice delle competenze legali e delle spese legali anche per tale secondo grado di giudizio (C.U. e marca da bollo inclusi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge (il tutto sempre in ottemperanza all’ art. 4, comma 2 del D.M. 55 2014 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37); in via istruttoria seppure il convenuto e la terza chiamata non abbiano fornito in primo grado prove dirette o prove contrarie idonee a dimostrare che fosse “più probabile che non” che il convenuto osservasse una condotta di guida perita, prudente e diligente (anche solo in parte, per quel che concerne l’affermata corresponsabilità in primo grado pari al 50,00% ovvero, anche pari ad una percentuale compresa tra il 10,00% ed il 30,00%) rispetto ai precetti delle norme specifiche del codice della strada richiamate da questa difesa come da costui manifestamente violati, dunque tali da scagionarlo (almeno in parte) dalla presunzione ex lege ex art. 2054 commi 1 e 4 c.c.; seppure il convenuto e la terza chiamata non abbiano fornito in primo grado prove idonee a dimostrare che fosse “più probabile che non” che l’attrice non abbia osservato una condotta prudente, perita e diligente (anche se solo in parte) avuto riguardo ad eventuali specifiche norme del CDS peraltro mai espressamente indicate con i rispettivi numeri degli articoli dalle difesa avversarie; qualora il Collegio ritenesse di confermare la decisione di primo grado in ordine alla percentuale dell’ “an” circa la corresponsabilità individuata dal Tribunale, ove ciò sia ritenuto a fronte delle eccezioni delle parti appellate in sede di costituzione in secondo grado, magari financo valutando una (comunque qui denegata e contestata) limitatezza o non esaustività del paniere istruttorio-informativo di primo grado o, qualora, su impugnazione diretta o incidentale avversaria il Collegio intendesse ammettere prove dirette del convenuto e/o della terza chiamata anche solo potenzialmente idonee a sorreggere una decisione di riforma in senso migliorativo della percentuale di corresponsabilità già riconosciuta in primo grado in capo al convenuto (ossia, con una riduzione di essa al di sotto del 50,00%), allora la scrivente difesa chiede che sia revocata l’Ordinanza del 12 luglio 2018 nella parte in cui rigettava la richiesta di CTU cinedinamica poiché, a fronte delle emergenze processuali di primo grado ed a fronte dell’apprezzamento integrale della relazione del proprio CTP Ing. Brandi, la stessa non poteva affatto legittimamente e correttamente qualificarsi come esplorativa bensì, unicamente idonea a chiarire al Giudicante quel che era già chiaro all’attrice, così come pure idonea a comprovare tecnicamente al Giudicante, per il tramite di un proprio esperto, la correttezza delle premesse e delle conclusioni scientifiche e cinedinamiche sottese alla pretese della attrice così come appunto offerte con la predetta CTP.”.
Si costituiva in giudizio l’appellata Am. S.p.a., chiedendo il rigetto integrale dell’appello proposto da Ca.Ma., poiché infondato in fatto e diritto, nonché proponendo, a mezzo della comparsa di costituzione, appello incidentale prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati chiedendo alla Corte adita, previo rigetto, in via istruttoria, della richiesta avversaria di CTU cinedinamica in quanto esplorativa nonché quella di ammissione delle istanze istruttorie orali non ammesse in primo grado in quanto richiesta inammissibile
ovvero perché trattasi di capitoli di prova relativi a circostanze documentali e/ formulati in termini valutativi e/o inammissibili e/o inconferenti nonché dichiarazione di inammissibilità ovvero l’inutilizzabilità dei documenti prodotti dell’attrice/odierna appellante con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cod. proc. civ. in quanto prodotti tardivamente, nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della Sig.ra Mu.Ca. nell’accadimento per cui è causa e, per l’effetto, condannare quest’ultima alla restituzione ad Am. S.p.A. di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado sia per danno sorte che per spese legali; – nel merito, in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, liquidare alla Sig.ra Mu.Ca. il solo pregiudizio biologico per non essere stato allegato e dimostrato il pregiudizio morale e, per l’effetto, condannare quest’ultima alla restituzione ad Am. S.p.A. di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto al dovuto. Con vittoria di spese e competenze legali anche del secondo grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, l’appellato Fa.Fi. chiedendo che alla Corte adita di: A) dichiarare l”inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., siccome privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto per una o più delle ragioni in narrativa spiegate; B) nel merito, respingere l’impugnazione siccome infondata per una o più delle ragioni in narrativa spiegate. C) In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell’appello promosso nei confronti del Sig. Fa.Fi., dichiarare tenuta la Compagnia Am. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale assicuratrice del convenuto in forza di polizza n.560946445 a tenere indenne, manlevare, sollevare e garantire il Sig. Fa.Fi. per il pagamento di ogni somma, anche per le spese legali proprie ed avversarie, che dovesse essere chiamato a corrispondere all’appellante in conseguenza delle domande dalla medesima spiegate nel presente giudizio; Quanto sopra previa ammissione, si opus, delle istanze istruttorie tutte formulate dagli odierni appellati nella II memoria ex art. 183 VI co c.p.c del 13.02.2018 e nella III memoria ex art. 183 co VI c.p.c. del 31.02.2018. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 07.12.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto
Motivi della decisione
L’appellante principale, con articolato motivo di appello, censurava, quanto all’an debeatur, l’avvenuto riconoscimento di propria paritaria responsabilità nel verificarsi del sinistro ritenendolo fondato su un’erronea valutazione degli elementi di prova, sia documentale ( verbale di infrazione al codice della strada elevato dai Carabinieri di Pesaro nei confronti del conducente il velocipede, risultanze della c.t.p. dinamica di parte attrice) che orale, ( testimonianza dell’unico teste presente ai fatti sig.ra Pa.Pa.) acquisiti in corso di giudizio nonché dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia di scontro tra veicolo e pedone che, ove correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre il giudicante ad affermare la totale responsabilità, per quanto accaduto, in capo al conducente del velocipede il quale, in spregio delle più comuni regole di prudenza nonché delle previsioni del Codice della Strada circa la circolazione in area pedonale, investiva essa appellante, attingendola da tergo, quando la stessa stava regolarmente camminando al centro della sede stradale di Via (…), posta in area pedonale, nel momento in cui la stessa si era voltata sulla propria destra, omettendo, altresì, di adempiere all’onere probatorio, posto a carico dell’investitore dal disposto dell’art. 2054 comma 1 c.c., di aver fatto, nell’occasione, tutto il possibile per evitare il danno. In punto di quantum debeatur le contestazioni all’operato del giudice di prime cure si attestavano: a) sull’aver riconosciuto un grado di invalidità permanente dell’11% seppure il CTU avesse indicato tale gradiente con un valore compreso tra l’11 % ed il 12%; b) sull’aver il Tribunale omesso di aumentare le competenze legali in favore della attrice dell’importo corrispondente alla percentuale prevista dal DM 55/2014 stante la presenza di due avversarie ossia, convenuto e terza chiamata; c) sull’aver, in violazione dell’art. 91 c.p.c., omesso di condannare il soccombente al rimborso in favore della attrice delle spese vive a titolo di contributo unificato e marca da bollo, seppure versate e puntualmente richieste in sede di conclusioni.
L’appellante incidentale, a sostegno del proposto gravame, poneva i seguenti motivi:
1) spostamento repentino del pedone: responsabilità esclusiva della danneggiata. Parte appellante incidentale ritiene che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto sia da addebitarsi al pedone il quale il giorno del sinistro mise in atto un’improvvisa quanto, per ciò stesso, non prevedibile deviazione alla propria destra senza prima accertarsi di poterla eseguire senza recare intralcio agli altri utenti della strada percorsa, tra i quali l’appellato Fa.Fi., che dal canto suo si trovava regolarmente a percorrere, a bordo della propria bicicletta con la stessa direttrice tenuta dall’attrice che seguiva da tergo, la Via (…) di Pesaro tenendo, come riferito dalla testimone presente ai fatti, la propria destra e una velocità moderata.
2) liquidazione del danno morale in difetto di allegazione e dimostrazione. Si censura di erroneità l’avvenuto riconoscimento di danno morale, nella misura tabellare del 25% di quanto riconosciuto e liquidato a titolo di danno biologico, pur in mancanza della necessaria allegazione e dimostrazione del relativo pregiudizio in spregio dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia.
Il proposto appello principale è parzialmente fondato mentre infondata è l’impugnativa incidentale promossa dall’appellata compagnia di assicurazioni. Preliminarmente va dichiarata implicitamente rinunciata o comunque disattesa data la fissazione, all’udienza di trattazione tenutasi il 24.11.2021, dell’udienza di precisazione delle conclusioni, l’eccezione, sollevata da parte appellata Fi., relativa all’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis. c.p.c. Passando, quindi, all’esame nel merito del proposto appello principale si dirà che il il motivo di doglianza relativo all’an debeatur è fondato e merita accoglimento. La statuizione di responsabilità paritaria, nella causazione del sinistro per cui è causa, del pedone (sig.ra Ca.Ma.) non merita di essere confermata. Nei casi, quale quello in questione, caratterizzati da investimento di un pedone da parte di un veicolo (categoria alla quale appartiene anche la bicicletta/velocipede ai sensi dell’art.50 comma 1 C.d.S.), la Suprema Corte è costante nel ritenere che “… l’applicazione del disposto di cui all’art. 2054,1 comma, c.c., che pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa, possa escludersi qualora risulti provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti…… Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (da ultimo Cfr. Cass. Civ. n. 12576/2018, Cass. Civ. n. 22033/2018, Cass. Civ. n. 4551/2017, Cass. Civ. n.8663/2017, Cass. Civ. n. 5819/2019) ed ancora che “… l’esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere la responsabilità del conducente, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.” (cfr., Cass. Civ. n. 5399/2013) . In applicazione dei richiamati principi di diritto e giurisprudenziali non si ritiene che le parti convenuta (Fi.) e terza chiamata (Am. Ass.ni S.p.a.) in primo grado abbiano fornito elementi utili a vincere la presunzione di colpa posta a carico del conducente il velocipede investitore.
In particolare, incontestata tra le parti la circostanza che il sinistro ebbe a verificarsi in Via (…) di Pesaro, area pedonale, in orario (13.30 circa) per il quale non vigeva il divieto di transito da parte dei velocipedi, l’odierna appellante incidentale come pure l’appellato hanno assunto, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di escussione dalla sig.ra Pa.Pa. unica testimone oculare dei fatti “… la sig.ra Ca.Ma. percorreva a piedi la Via (…) di Pesaro diretta verso Piazza (…), camminando al centro della predetta strada……giunta all’altezza del negozio di abbigliamento Terranova, deviava la sua direzione verso destra……io mi trovavo dietro la sig.ra Mu. di una decina di metri circa…. io ho visto solo che si è spostata come se avesse fatto un passo laterale poi in contemporanea l’impatto……in tale frangente stava sopraggiungendo la bicicletta a pedalata assistita condotta dal Fi. Fabio che procedeva sulla destra di Via (…) diretto verso Piazza (…)……la signora fece un passo verso la sua destra……la bicicletta a pedalata assistita andava piano…” (cfr. verbalizzazione di udienza del 12.07.2018), cha la Mu. nel percorrere a piedi la Via (…) di Pesaro con direzione verso Piazza (…), camminando al centro strada, effettuava, in modo del tutto imprevedibile, una deviazione alla propria destra proprio nel momento in cui vi si trovava a transitare, provenendo da tergo tenendo la destra a velocità moderata e nel rispetto delle norme di circolazione stradale e delle ordinarie regole di prudenza, la bicicletta a pedalata assistita condotta dal Fi. rendendo, pertanto, inevitabile l’impatto. Le asserzioni di parti appellata e appellante incidentale non colgono, tuttavia, nel segno. Infatti, la prudenza richiesta al conducente del veicolo dev’essere commisurata e adeguata alle circostanze del caso concreto.
Orbene, nella vicenda in esame è risultato incontestato tra le parti nonché dimostrato, a mezzo la richiamata audizione testimoniale e documentazione fotografica del luogo del sinistro ( cfr. documentazione fotografica sub doc. n.1) in fascicolo primo grado Am. Ass.ni), come: a) la via teatro del sinistro ( Via (…) in Comune di Pesaro) fosse inserita in zona pedonale e caratterizzata da andamento rettilineo; b) il pedone stava percorrendo la via (…) ( chiusa al transito automobilistico) tenendosi al cento della sede stradale precedendo il velocipede condotto dal Fi. che la seguiva nella stessa direzione di marcia; circostanze che avrebbero dovuto condurre il Fi. a tenere un comportamento di guida maggiormente accorto e prudente nell’avvicinamento da tergo al pedone sulla considerazione che una deviazione di traiettoria di un pedone, all’interno di area pedonale non soggetta a transito automobilistico, è circostanza più che prevedibile nonché, nel caso concreto, anche perfettamente avvistabile, considerato lo stato dei luoghi totalmente aperto, come pure prevedibile è il fatto che il pedone, precedendo la bicicletta del convenuto, non avesse avuto la possibilità di avvistarla prima di deviare la propria traiettoria sulla destra.
D’altra parte il fatto stesso che l’impatto tra la bicicletta ed il pedone si verificò al solo volgersi e fare un passo verso la propria destra da parte di quest’ultimo utente della strada suffraga la tesi che il Fi. stesse passando, imprudentemente, più prossimo alla posizione, ante deviazione, del pedone (centro strada) dato che un passo, per comune esperienza, non misura ampiezza superiore a un metro, mettendosi, così, in condizione di non poter nemmeno effettuare una frenata o altra manovra di emergenza, che, infatti, non risulta essere stata attuata, atta ad evitare la collisione.
Alla luce di quanto sopra, va, quindi, riformato l’addebito di concorrente, paritaria, responsabilità, per quanto accaduto, in capo al pedone sig.ra Ca.Ma., dovendo, l’esclusiva responsabilità del sinistro, esser riconosciuta in capo al Fa.Fi., conducente il velocipede a pedalata assistita, la cui condotta di guida non è stata regolata sulla base delle circostanze specifiche del caso concreto ed è stata posta in essere in violazione di quanto disposto dall’art. 141 C.d.S. commi 1, 2 e 3.
Deve, infatti, ricordarsi che “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento (nel fatto che anche gli altri utenti della strada rispettino il generale obbligo di prudenza n.d.r.) trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.” (Cass. Civ. n. 12260/2015, Cass. Civ. n. 5691/2016, Cass. Civ. n. 27513/2017) tanto che “…l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione.” (Cfr. Cass. Civ. n.25552/2017) circostanza non verificatasi, per quanto detto, nel caso in questione.
Infondate e, in parte, inammissibili sono, invece, le doglianze di parte appellante principale relative al quantum debeatur.
L’aver il giudicante ritenuto quanto al gradiente di I.P. relativo alla persona della Mu., valutato dal c.t.u. nella misura percentuale dell’11 – 12% ( cfr. c.t.u. medico legale in atti pag.9), di riconoscere il valore più basso (11%) delle opzioni di valutazione offerte dal c.t.u. non rende, infatti, la decisione priva di motivazione poiché, essendo decisione comunque in linea con le valutazioni del consulente medico, la motivazione deve ritenersi integrata da quanto esplicato dal c.t.u. nella propria relazione.
Parimenti infondata è la doglianza secondo la quale nel liquidare le competenze legali in favore dell’attrice, secondo i criteri di cui al DM 55/2014, il giudicante avrebbe dovuto applicare la maggiorazione prevista per la presenza di due parti avversarie (convenuto e terzo chiamato). Nel caso di specie la correttezza e condivisibilità dell’operato del giudice di prime cure deriva dal fatto che, per giurisprudenza costante della S.C. in materia, la detta maggiorazione deve escludersi in casi, quali quello di specie, in cui la difesa della parte pur esplicandosi nei confronti di più parti non ha comportato l’esame di diverse posizioni giuridiche (Cfr. ex multisCass. Civ. n. 17147/2015).
Inammissibile è, invece, la doglianza relativa la mancata espressa liquidazione in sentenza degli esborsi per iscrizione a ruolo del giudizio.
Per giurisprudenza costante della S.C. il contributo unificato di iscrizione a ruolo costituisce, infatti, un’obbligazione ex lege con la conseguenza che, se anche il giudice non si sia pronunciato in merito, la parte che ha anticipato il pagamento del contributo unificato ha diritto al rimborso se risulta vittoriosa in giudizio. Infatti il valore delle spese di iscrizione a ruolo è determinato e attestato dalle ricevute di pagamento quindi il suo versamento è certo e non è, conseguentemente, necessaria apposita statuizione da parte del giudice (Cass. Civ. 18529/2019). Passando alla trattazione dei motivi di appello incidentale deve dirsi che il rigetto del primo motivo consegue dall’accoglimento del primo motivo di appello principale e della statuita responsabilità esclusiva del Fi. nella causazione del sinistro per cui è causa.
L’infondatezza del secondo motivo di doglianza deriva, invece, dal fatto che il giudice di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione, secondo quanto statuito dalla S.C. (Cfr da ultimo Cass. Civ. n. 19229/2022), dei criteri liquidatori del danno non patrimoniale previsti nella tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l’anno 2018, vigenti con riferimento alla data della pronuncia riconoscendo, come può evincersi nella parte motiva della sentenza (cfr provvedimento impugnato pag.10) la liquidazione standard forfettariamente individuata, per lesioni aventi gradiente di I.P. dell’11% in persona di 74 anni, con riferimento alle conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza di quella tipologia di danno; negando espressamente liquidazione ulteriore a seguito di personalizzazione per conseguenze peculiari ed ulteriori.
Alla luce dei su esposti principi di diritto e giurisprudenziali la sentenza di primo grado, in accoglimento parziale dell’appello principale, merita di essere riformata riconoscendo la esclusiva responsabilità del Fa.Fi. nella causazione del sinistro stradale in questione con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento in favore di Ca.Ma. degli interi importi liquidati in primo grado in favore di quest’ultima a titolo di danno non patrimoniale, patrimoniale, per spese legali oltre rivalutazione e interessi sul danno come riconosciuti in primo grado. In accoglimento della richiesta di manleva formulata, anche in questo grado, da parte convenuta/appellata Fa.Fi. si dichiara che la Compagnia Am. S.p.a., quale assicuratrice del convenuto in forza di polizza n.560946445 è tenuta a tenere indenne, manlevare e garantire il Sig. Fa.Fi. per il pagamento di ogni somma, che sarà chiamato a corrispondere in virtù della odierna decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e in virtù del parziale accoglimento dell’appello principale, vengono compensate tra le parti nella misura del 30% e liquidate per il residuo a carico di parte appellata come in dispositivo. Stante la proposizione dell’impugnativa incidentale successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante incidentale Am. Ass.ni S.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
PQM
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ca.Ma., contro Fa.Fi. e contro Am. S.p.a., nonché sull’appello incidentale proposto da Am. S.p.a. contro Ca.Ma. e nei confronti di Fa.Fi. entrambe avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.12/2021 pubblicata il 13/01/2021, notificata il 5.02.2021, resa nel procedimento Tribunale di Pesaro r.g.n. 881/2017, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
– accoglie parzialmente l’appello principale, rigetta quello incidentale, emenda la sentenza Tribunale di Pesaro n.12/2021 pubblicata il 13/01/2021, notificata il 5.02.2021, resa nel procedimento Tribunale di Pesaro r.g.n. 881/2017, accertando la esclusiva responsabilità di Fa.Fi. nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, dispone:
– la condanna del sig. Fa.Fi. al pagamento, in favore di Ca.Ma., degli interi importi liquidati in primo grado in favore di quest’ultima a titolo di danno non patrimoniale, patrimoniale, per spese legali oltre rivalutazione ed interessi secondo quanto indicato in motivazione di primo grado;
– la condanna di Fa.Fi. a rifondere in favore dell’appellata Ca.Ma. le spese di lite del grado di giudizio che vengono compensate nella misura del 30% e liquidate per il residuo in complessivi Euro 2.998,00 di cui Euro 268,00 per esborsi, Euro 790,00 per la fase di studio, Euro 640,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.300,00 per la fase decisionale oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
– che Am. S.p.a., tenga indenne e manlevi l’appellato Fa.Fi. per quanto questi sarà tenuto a pagare in favore di Ca.Ma. in virtù della presente decisione.
– dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a cura di parte appellante incidentale Am. S.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
– fermo il resto.
Così deciso in Ancona il 15 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024.