Quando è lecito riprendere l’area pubblica davanti casa

Videosorveglianza e diritto alla riservatezza

L’installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un privato all’esterno della propria abitazione, con l’intento di riprendere l’area pubblica immediatamente antistante il cancello, solleva complesse questioni giuridiche che richiedono un bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e alla tutela della proprietà da un lato, e il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza di terzi dall’altro.

AL’eccezione per uso domestico e i suoi limiti

In linea di principio, il trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico è escluso dall’ambito di applicazione del GDPR (Provvedimento del 2 marzo 2023 n. 9872567 – 12 ottobre 2023 n. 9949494 – 24 aprile 2024 n. 10018791).

Questo significa che un individuo può installare telecamere per la sicurezza della propria abitazione senza dover adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (come l’informativa, la designazione di un responsabile, ecc.).

Tuttavia, questa eccezione opera a condizioni molto stringenti. Il Garante Privacy ha costantemente chiarito che tale esclusione è valida solo se l’attività di videosorveglianza non si estende oltre la sfera strettamente privata del titolare. Nello specifico, l’eccezione non si applica se:

  • Le immagini sono oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione.
  • L’angolo di ripresa delle telecamere si estende oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare, riprendendo aree comuni (come pianerottoli, cortili condominiali), luoghi aperti al pubblico (vie, piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, finestre, porte di altri)

Tale principio trova fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito che “un sistema di videosorveglianza che riprende anche solo parzialmente lo spazio pubblico non può essere considerato un’attività ‘esclusivamente personale o domestica’, poiché il trattamento dei dati è diretto verso l’esterno della sfera privata dell’individuo” (C.G.U.E., 11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš, richiamata anche dal provvedimento del Garante del 6 giugno 2024 n. 10048943), di conseguenza, tale attività ricade pienamente nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

La ripresa di aree pubbliche ed il richiamo al legittimo interesse del proprietario

Poiché la ripresa dello spazio pubblico esterno al cancello esclude l’applicazione dell’eccezione domestica, la sua liceità deve essere valutata alla luce dei principi generali del GDPR. Il trattamento è lecito solo se si fonda su un’idonea base giuridica. In questo contesto, la base giuridica applicabile è il “legittimo interesse” del titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR) a proteggere la propria sicurezza e il proprio patrimonio.

Tuttavia, il ricorso al legittimo interesse non è incondizionato. Il Garante Privacy e la giurisprudenza hanno stabilito che è possibile estendere la ripresa ad aree pubbliche solo in presenza di circostanze eccezionali e nel rispetto di rigorosi principi di necessità e proporzionalità (Cass. 7289-2024 e provvedimento del 8 aprile 2010).

a) La Sussistenza di un “Rischio Effettivo”: come chiarito da Garante e Giurisprudenza di legittimità, l’estensione della ripresa ad aree pubbliche è ammessa solo in presenza di “situazioni di rischio effettivo” che il titolare deve poter dimostrare, attraverso la prova dell’esistenza di un pericolo concreto che giustifichi la misura.

Tale rischio deve essere adeguatamente documentato, ad esempio tramite:

In assenza di una situazione di rischio comprovata, la ripresa di aree pubbliche è da considerarsi illecita (Provvedimento del 24 arile 2024).

b) I Principi di Necessità, Proporzionalità e Minimizzazione

Anche in presenza di un rischio effettivo, l’impianto deve rispettare i seguenti principi:

  • Principio di proporzionalità: La videosorveglianza è lecita solo …quando altre misure di sicurezza alternative si sono rivelate non sufficienti… (Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n.891 del 17 Settembre 2024) e fermo restando che la scelta non può basarsi su mere ragioni di costo o comodità.
  • Principio di necessità e minimizzazione dei dati: L’angolo di ripresa deve essere strettamente limitato all’area necessaria per raggiungere la finalità di sicurezza come indicato dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, per le quali:
    • la ripresa dello spazio pubblico deve essere limitata a quanto “immediatamente prospicente” o “immediatamente prossimo” agli accessi della propria abitazione (Provvedimento del 23 maggio 2024 in cui si è accertata l’illegittimità della condotta di un negozio dove una “telecamera esterna risultava inquadrare un’ampia parte della pubblica via su cui è collocato il negozio, incluso il marciapiede opposto a quello ove è collocato l’esercizio” nonché “idonea a riprendere sia i clienti, sia il personale dipendente”;
    • non sono consentite riprese di ampie porzioni di suolo pubblico o di aree che non hanno un collegamento diretto con la necessità di proteggere l’accesso (Provvedimento del 6 giugno 2024 che ha valutato illegittime “…le telecamere erano orientate in modo da inquadrare anche aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle di stretta pertinenza, riferibili al vicolo e alla strada pubblica perimetrale all’abitazione della madre...”);
    • occorre evitare, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, aree di pertinenza di terzi o dettagli non rilevanti (Cass. n. 7289/2024 e Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la privacy – 29 novembre 2000. A tal fine, si possono utilizzate funzioni di mascheramento (“privacy masking”) per oscurare elettronicamente le aree non pertinenti.

Obblighi in caso di ripresa legittima di aree pubbliche

Qualora sussistano le condizioni per estendere legittimamente la ripresa all’area pubblica antistante il cancello, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dal GDPR, tra cui:

  • informativa (cartelli di avviso): è obbligatorio informare gli interessati della presenza del sistema di videosorveglianza tramite l’apposizione di appositi cartelli, che devono essere visibili, posizionati prima di entrare nell’area sorvegliata e contenere le informazioni essenziali richieste dall’art. 13 del GDPR (c.d. “informativa di primo livello”).
  • periodo di conservazione delle immagini: è opportuno che le registrazioni siano conservate per un periodo di tempo limitato, generalmente  24-48 ore. Periodi di conservazione più lunghi sono ammessi solo in casi eccezionali e specificamente motivati (ad esempio, per esigenze di indagine a seguito di un illecito).
  • misure di sicurezza: Il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati raccolti da accessi abusivi, perdita o distruzione.
  • designazione degli incaricati: devono essere individuati per iscritto i soggetti autorizzati a visionare le immagini.

Profili di responsabilità

L’installazione di un impianto di videosorveglianza non conforme alla normativa può comportare diverse forme di responsabilità:

  • sanzioni amministrative: il Garante della privacy può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del GDPR.
  • risarcimento del danno: i soggetti le cui immagini sono state illecitamente trattate possono richiedere il risarcimento del danno subito.
  • responsabilità penale: qualora la ripresa sia idonea a captare immagini o notizie relative alla vita privata che si svolge all’interno dell’abitazione di terzi o nelle sue pertinenze, potrebbe configurarsi il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615-bis c.p.).

In conclusione

In sintesi, l’installazione di una telecamera che riprende lo spazio pubblico immediatamente fuori dal cancello di un’abitazione privata è un’attività soggetta a rigide limitazioni.

  • Regola Generale: la ripresa deve essere limitata alle aree di esclusiva pertinenza del proprietario. Per le aree pubbliche è, di norma, vietata.
  • Eccezione: è consentita una limitata estensione della ripresa all’area pubblica immediatamente antistante l’accesso solo se sussiste un legittimo interesse basato su una situazione di rischio concreto ed effettivo, che deve essere documentata (es. denunce).
  • Condizioni: anche in caso di rischio documentato, la ripresa deve essere necessaria e proporzionata, limitando l’angolo visuale allo stretto indispensabile per garantire la sicurezza dell’accesso e utilizzando, se necessario, sistemi di mascheramento.
  • Obblighi: se la ripresa si estende legittimamente all’area pubblica, il proprietario deve adempiere a tutti gli obblighi del GDPR, in particolare l’esposizione di un’informativa chiara e visibile.

L’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano la deroga ricade interamente sul titolare dell’impianto. In assenza di tali presupposti, la ripresa dello spazio pubblico è da considerarsi illecita.