Videosorveglia e proprietà del vicino. I paletti del GDPR

Per le telecamere "puntate" al di fuori del proprio domicilio, è necessario un "interesse legittimo" (ai sensi del GDPR) che ne giustifichi il trattamento relle riprese

La necessità di protezione e sicurezza non deve essere solo generica, ma deve rivestire canoni di oggettività, essendo necessaria la dimostrazione delle situazione di pericolo

Il fatto: videosorveglianza su proprietà dei vicini

Nel luglio 2022, un gruppo di residenti ha presentato una segnalazione al Garante della Privacy lamentando che l’installazione di cinque telecamere, da parte del vicino, su un muro esterno ed orientate verso le loro porte e finestre e su di un vicolo antistante, la cui proprietà è controversa tra le parti. A settembre, l’Ufficio del Garante ha aperto l’istruttoria, affidando alla Guardia di Finanza il compito di verificare la situazione. Dall’ispezione è emerso che, delle cinque telecamere, tre erano funzionanti e riprendevano le zone adiacenti. Il proprietario giustificava l’installazione (con relativa registrazione delle immagini) come misura di sicurezza per proteggere la sua proprietà (tra cui il vicolo oggetto di contestazione con i vicini). In esito all’ispezione , il Garante ha inviato al titolare del trattamento una richiesta di limitazione dell’angolo di ripresa per escludere le finestre e le porte dei vicini dalle aree registrate.
Successivamente, il Garante ha verificato la mancanza di presupposti di liceità nel trattamento delle immagini, posto che venivano registrati dati personali senza il consenso dei soggetti ripresi e senza altra base giuridica. A fronte della notifica, il proprietario delle telecamere ribadiva la proprietà esclusiva dell’area e la giustificazione circa la necessità di proteggere il proprio immobile, in cui peraltro doveva essere ricompresa anche il vicolo oggetto di controversia (civile) tra le parti, descritto quale intercluso ed accessibile solo tramite la sua abitazione.

Decisione del Garante. Serve un interesse legittimo per riprendere oltre la proprietà privata

Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche non è sottoposto a limiti del GDPR sino a che non si realizza una connessione con un’attività commerciale/professionale o venga comunicata al di fuori della sfera privata.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (domicilio e sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione del GDPR e ciò sino a che la telecamera non riprende aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi). L’angolo di visuale delle telecamere deve quindi essere limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.

Tale limitazione però soffre una limitazione in presenza di un “interesse legittimo” del proprietario al trattamento di immagini ultronee rispetto al proprio domicilio e rinvenibile in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate (ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo); in tal caso il privato (titolare del trattamento) può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. Restano vietate quindi le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi (dove la registrazione è riservata alla Pubblicaa Autorità. Il privato, dimostrnandone l’intesse, eventualmente instare per l’accesso agli atti della videosorveglianza).

Nel caso esaminato, dalle verifiche è risultato che le telecamere del titolare inquadravano anche le aree di accesso di proprietà dei vicini, con immagini potenzialmente trasmesse a terzi (attesa la loro registrazione), quindi al di fuori dell’esenzione prevista per uso esclusivamente domestico e privato. La mancanza di un “presupposto di liceità” costituisce dunque violazione della privacy altrui, trattando dati personali senza consenso.

Il Garante ha ritenuto quindi che la situazione si pone in violazione degli articoli 5 (che impone la liceità del trattamento) e 6 (che stabilisce le basi giuridiche per il trattamento) del GDPR. Il provvedimento, pertanto, ha disposto al proprietario di limitare l’angolo delle telecamere escludendo le finestre e le porte dei vicini, per proteggere la loro privacy, comminando una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, considerata proporzionata e sufficiente come deterrente, anche in base alla valutazione complessiva della condotta e all’assenza di modifiche da parte del titolare nonostante i rilievi notificati.

Infine, il Garante ha deciso di pubblicare il provvedimento sul proprio sito web, a tutela del pubblico interesse e della sensibilizzazione sul rispetto della normativa sulla videosorveglianza, stabilendo il termine di 90 giorni per conformare l’impianto alle disposizioni impartite.

Videosorveglianza - privacy Vigevano - telecamere di sicurezza - GDPR

La decisione del Garante della Privacy

1. L’attività istruttoria.
Con la segnalazione del 13 luglio 2022, i sig.ri XX, XX, XX lamentavano l’installazione, sul muro esterno di proprietà del sig. XX, di cinque telecamere orientate sulle porte secondarie e sulle finestre delle abitazioni dei segnalanti che si affacciano sul vicolo “XX”, un’area la cui titolarità risulta giuridicamente controversa.
Con la richiesta di informazioni del 28 settembre 2022, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Ufficio avviava l’istruttoria preliminare, invitando il titolare del trattamento a riferire in ordine a quanto segnalato e contestualmente delegava il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a effettuare le opportune verifiche in loco.
Nel corso dell’accertamento, eseguito in data 22 e 23 novembre 2022, i militari constatavano che l’impianto di videosorveglianza è composto di 5 telecamere, delle quali due non funzionanti e tre funzionanti, collocate esternamente, nella parte alta del muro dell’edificio di proprietà del titolare del trattamento.
La parte dichiarava che l’impianto, posto a tutela della sicurezza delle persone e della proprietà, è stato installato nel 2018 con due telecamere che erano solo di rilevazione, poi scollegate e lasciate sul muro come deterrente.
Successivamente alle minacce e alle percosse, ricevute dai vicini nel luglio 2022 (all. n. 15 del verbale), sono state installate tre telecamere che registrano immagini in caso di movimento di persone o cose nel raggio di azione.
In relazione all’angolo di visuale delle telecamere la parte precisava che l’oggetto della ripresa è “tutta la zona del vicolo XX, fino a quello che prima era il muro che delimitava la mia proprietà ed ora è diventato il muro dove i miei vicini, abusivamente, hanno aperto finestre e porte. Ribadisco che lo spazio del vicolo è, da sempre, mia proprietà… Tengo a precisare come le abitazioni dei miei vicini abbiano l’accesso principale nella parte opposta e non hanno nessun diritto di accesso o passaggio nel c.d. vicolo XX”.
Rilevato che le immagini risultavano idonee a inquadrare anche aree, di fatto, di pertinenza dei segnalanti, l’Ufficio con la nota del 10 febbraio 2023, invitava il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure idonee a circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo dalla ripresa aree di non pertinenza quali le porte secondarie e le finestre delle private abitazioni dei segnalanti che si affacciano sul vicolo.
Con la nota di riscontro del 7 aprile 2023, il titolare del trattamento, nel fornire le proprie osservazioni, ribadiva che le porte dei segnalanti sono state realizzate abusivamente sul muro perimetrale, che l’area oggetto di ripresa costituisce proprietà esclusiva e non risulta gravata da alcun diritto in favore di soggetti terzi.
Nella medesima comunicazione veniva, altresì, evidenziata la finalità di tutela della proprietà e precisato che le immagini vengono utilizzate dall’autorità giudiziaria per le finalità di accertamento degli illeciti in relazione ai quali è in corso il procedimento penale a carico di un segnalante. Veniva, infine, dichiarato che, per motivi di carattere tecnico, le telecamere funzionanti, a cui sono riconducibili le immagini attestanti l’oggetto della ripresa, sono soltanto due.
2. L’avvio del procedimento sanzionatorio.
Con la comunicazione del 1° agosto 2023, l’Ufficio notificava alla parte l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla ripresa di aree non di diretta pertinenza, in particolare, delle porte e finestre di proprietà di terzi che insistono sul muro perimetrale, e al correlato trattamento di dati personali posto in essere in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli art. 5, par.1, lett. a) e 6, par. 1, del Regolamento.
La parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, faceva pervenire diverse comunicazioni con le quali, nel ribadire la proprietà esclusiva dell’area in questione, precisava che: “l’area del mappale n. 772 non consiste né lo è mai stata negli ultimi 50 anni ed in precedenza in un “vicolo di proprietà Comunale”, bensì in un’area urbana di mia esclusiva proprietà. L’area risulta interclusa, quindi, accessibile esclusivamente attraverso la mia abitazione, ad essa adiacente e dai due cancelli chiusi da serrature le cui chiavi sono in mio possesso; l’area in oggetto è ancora ad oggi di mia proprietà esclusiva il cui possesso qualificato come, da documentazione allegata (Allegato A) e ben nota ai confinanti. I querelanti hanno accesso agli atti relativi al Verbale di causa del 24 ottobre 2019 e sono a conoscenza della non restituzione dell’area al Comune e dell’avvenuta Usucapione secolare nonché della relativa richiesta di Sentenza dichiarativa (Allegato B)”.
3. L’esito dell’istruttoria.
Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate (ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo), il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace.
Non sono invece consentite le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi.
Nel caso in esame, dall’istruttoria emerge che la ripresa ha riguardato anche aree ultronee e di pertinenza di terzi, in assenza di idonei presupposti di liceità. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente procedimento risulta, pertanto, effettuato in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6 del Regolamento.
4. Conclusioni
Le circostanze rappresentate nel corso dell’accertamento ispettivo, esaminate nel loro complesso, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio, con l’atto di avvio del procedimento, non potendo rilevare infatti la circostanza che i segnalanti avrebbero aperto, secondo i destinatari del reclamo abusivamente, porte e finestre e che non vanterebbero alcun diritto di accesso o di passaggio nel suddetto vicolo.
In disparte i profili civilistici in ordine alla titolarità giuridica della proprietà dell’area e ai correlati rimedi esperibili, anche in caso di inosservanza della disciplina sulle vedute, il raggio di ripresa delle telecamere, come documentato agli atti, interessando anche la facciata dove insistono le porte e le finestre dell’abitazione utilizzata dai segnalanti, coinvolge di fatto un’area di pertinenza di soggetti terzi, dando luogo a un trattamento di dati personali che, dunque, non solo non rientra nell’ambito di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 del Regolamento ma non risulta sorretto neanche da adeguata base giuridica (art. 6 del Regolamento).
Si reputa, pertanto, necessario ingiungere al titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione di adeguate misure volte a circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere in modo da escludere dalla ripresa le porte e le finestre dell’abitazione dei segnalanti.
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione degli art. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.
Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che ai fini della valutazione della condotta sono state tenute in considerazione:
– la condotta del titolare del trattamento che è consistita nell’estendere il raggio della videosorveglianza anche con riferimento ad aree di pertinenza di terzi;
– la circostanza che la parte non ha ritenuto, nonostante i rilievi, di modificare l’angolo di visuale delle telecamere.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 400,00 (quattrocento) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6 del Regolamento.
In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.
Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX (c.f.: XX), nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;
INGIUNGE alla parte: ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di conformare il trattamento effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza mediante l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo dalla ripresa le porte e le finestre dell’abitazione dei segnalanti e di fornire un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;
di pagare la somma di euro € 400,00 (quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato;
ORDINA ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;
DISPONE ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019. Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.